La tecnica normativa della tutela degli interessi privati può essere semplificata in riferimento ai fatti illeciti disciplinati dagli artt. 2043 e ss.: l’interesse del danneggiato ad essere risarcito è ritenuto meritevole di essere tutelato quando il danno sia ingiusto e sempre che lo ha provocato sia ad altri imputabile. La norma dunque, nel regolare gli interessi seleziona i fatti per stabilire in che misura siano meritevoli di tutela. La previsione ipotetica di fatti da cui derivano interessi tutelati evidenzia il carattere astratto della norma, formulata in riferimento a fatti che eventualmente potranno accadere. La generalità invece, significa che la norma è destinata a tutti indistintamente. Alle norme generali si contrappongono quelle speciali e quelle eccezionali: le prime prevedono regole diverse da quelle generali in considerazione di aspetti particolari; le secondo sono tenute in un contesto normativo separato e sono dirette a regolare determinati rapporti in modo difforme da come farebbero le regole generali. Le speciali sono comunque più diffuse delle eccezionali che non sono suscettibili di applicazione analogica.