In Italia la materia è disciplinata dalla legge 218/1995, la cui entrata in vigore ha prodotto l’abrogazione delle disposizioni sulla legge in generale. Pur affermandosi come complesso organico di norme determinative dell’ambito della giurisdizione italiana, fa salva l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. Il favore manifestato per le fonti di origine pattizia riflette l’esigenza di dare omogeneità alla disciplina che le norme specificatamente dettano. Tale esigenza muove dall’indubbia opportunità di apprestare criteri di immediato riscontro ma anche dal desiderio di evitare la disparità e l’arbitrarietà di trattamento. Oggi l’individuo è titolare di uno status personae, che ha precisi caratteri intangibili e immodificabili. Le legislazioni dei singoli stati tendono a riconoscere in modo pieno le prerogative dell’individuo, che a tale status sono inerenti.
Ma, a parte i problemi che la clausola di reciprocità prospetta, è certo che l’uguaglianza e la ragionevolezza di trattamento costituiscano lo strumento più efficace perché tali prerogative possano essere effettivamente salvaguardate attraverso la predisposizione di coerenti strumenti normativi. Si tratta di meccanismi solo esteriormente simili alle figure tradizionali attraverso i quali la suddetta legge viene a costituire uno dei più moderni schemi di quel diritto uniforme volto alla sistematica regolamentazione dei rapporti transnazionali che la comunità internazionale, e in particolare l’UE, richiedono. Da richiamare appare soprattutto la Convenzione relativa ai trusts e al loro riconoscimento. Tale Convenzione ha infatti costituito un significativo tramite per porre le basi di una disciplina generale della destinazione dei patrimoni allo scopo.