La capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi.

Essa si distingue dalla capacità di agire, che è la capacità di disporre dei propri diritti.

La capacità giuridica in generale spetta ad ogni uomo; può, invece, essere esclusa, in particolari casi limitati, la capacità di essere soggetto di particolari rapporti giuridici (limitazione della capacità giuridica).

La nascita e l’acquisto della capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista, di regola, al momento della nascita (art. 1 c.c.). La legge, tuttavia, dispone che il concepito possa ricevere per donazione o per successione a causa si morte, alla condizione però che successivamente egli nasca e nasca vivo (art. 1 c.c.). L’acquisto del concepito è subordinato all’evento della nascita. Durante la gestazione il nascituro ha solo un’aspettativa, tutelata mediante un’amministrazione dei beni nel suo interesse e l’eventuale prestazione di garanzie; al momento della nascita l’aspettativa diventa diritto perfetto.

Diritti della personalità e libertà civili

A tutela della personalità umana il diritto riconosce a ciascun uomo alcuni diritti e libertà fondamentali.

E’ garantita l’inviolabilità fisica della persona. Ledere l’integrità fisica altrui costituisce un atto illecito. Anche la convenzione con la quale una persona disponga del proprio corpo vivente è illecita e priva di effetto quando l’atto così consentito cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o sia altrimenti contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. (art. 5 c.c.).

Il diritto garantisce poi la libertà fisica di movimento e la libertà di fare o non fare; le libertà di religione, di parola, di opinioni politiche.

Per la tutela del diritto al nome la legge consente a ciascuno di agire in giudizio, sia contro chi gli contesti il diritto all’uso del proprio nome, sia contro chi ne usi indebitamente cagionandogli danno.

Il diritto all’onore è tutelato contro l’ingiuria e la diffamazione. Ogni persona ha diritto alla riservatezza della propria vita privata e alla verità personale.

Infine la Costituzione garantisce a ciascuno l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

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