L’efficacia obbligatoria è l’efficacia più diffusa in materia contrattuale. Ma nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
L’efficacia traslativa costituisce espressione di un principio peculiare al nostro ordinamento, il principio del nudo consenso. In base a tale principio la proprietà si trasferisce per effetto del negozio, senza che occorra il tramite di un comportamento dovuto. Il principio del nudo consenso sta dunque a significare che la volontà manifestata dalle parti è di per sé sufficiente a determinare il voluto trasferimento del diritto di proprietà sulla cosa. Rispetto al trasferimento della proprietà di beni immobili, la trascrizione dell’atto nei pubblici registri assolve principalmente alla funzione di rendere conoscibile agli altri l’avvenuto trasferimento. Ciò nonostante, in caso di conflitto tra più acquirenti, la trascrizione produce effetto acquisitivo a favore dell’acquirente che ha trascritto per primo. Quando si tratta di beni mobili, viene invece preferito l’acquisto di chi per primo ha conseguito il possesso del bene in buona fede e ciò per effetto del principio possesso vale titolo.
L’efficacia traslativa del contratto, non dipende solo dalla volontà dei contraenti, può avere infatti un esito diverso da quello stabilito dai contraenti, in base a norme di legge che contraddicono il principio generale del nudo consenso.