L’art. 16 della l. 218 prevede che: “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico; in tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa; in mancanza si applica la legge italiana”. Essa non può essere interpretata come regola posta a salvaguardia delle regole inderogabili. L’art. 16 è volto a volto a impedire la lesione dei fondamentali di libertà, solidarietà e parità che trovano organico svolgimento nella Costituzione repubblicana. È l’insieme dei principi che non tollera deroghe, coincidendo i principi stessi con quel nucleo primario di valori e criteri di salvaguardia, necessari e ineludibili, sui quali la comunità internazionale si fonda. Appare pertanto possibile parlare di ordine pubblico solo nel senso di ordine pubblico internazionale, sviluppato e fatto proprio dallo Stato italiano. Quest’ultimo è andato componendo un ampio e complesso quadro di norme. Di queste norme alcune sono dirette ad assicurare ai principi della Costituzione l’attuazione necessaria al realizzarsi della disciplina dei rapporti sostanziali; altre sono vote ad arricchire tale disciplina con prescrizioni discrezionalmente adottate dal legislatore. Solo le prime risultano però importanti per l’art.16.