La responsabilità per inadempimento comporta per il debitore l’obbligo di risarcire il danno. È irrilevante che l’inadempimento dipenda da colpa. Per questo nel trattare dell’inadempimento del debitore, si fa riferimento alla colpa intesa come imputabilità dell’inadempimento., con il limite stabilito dall’art. 1229. L’obbligazione risarcitoria comprende poi diverse componenti determinate dall’art. 1123: la perdita subita dal creditore, definita anche quale danno emergente e il mancato guadagno. Nello stesso tempo sul debitore può ricadere solo il peso del danno prevedibile nel momento in cui è sorta l’obbligazione. Al requisito di prevedibilità del danno si accompagna quello della necessità di un rapporto di causalità e cioè che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Sull’obbligo di risarcire il danno può inoltre influire il comportamento del creditore che abbia concorso a cagionare il danno. In questo caso accertata la misura e l’incidenza della concorrente colpa del creditore, l’obbligazione risarcitoria andrà proporzionalmente diminuita.

Allo stesso modo il risarcimento del danno non è dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitare il danno o il suo aggravarsi.

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