La proprietà si può acquistare, a titolo originario, mediante il possesso: è un principio che vale sia per i beni mobili sia per i beni immobili; ma per questi ultimi occorre, un possesso continuato nel tempo. Il principio è di centrale importanza nel sistema del diritto privato: ha la funzione di rendere rapida e sicura la circolazione dei beni immobili; offre la possibilità di un acquisto del bene al titolo originario, dove un ostacolo impedisce il suo trasferimento al titolo derivativo. Si suole dire che possesso vale titolo.
Il principio si manifesta in due ipotesi:
1) acquisto di cosa mobile da non proprietario: colui al quale è alienata una cosa mobile da chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà
2) alienazione della stessa cosa mobile a più persone: se qualcuno aliena la stessa cosa, con successivi contratti, a diverse persone, ne acquista la proprietà quella tra esse che per prima ha conseguito, in buona fede, il possesso della cosa, anche se il suo contratto è successivo a quello dell’altra.
Usucapione
L’usucapione è un modo di acquisto dei diritti al titolo originario, le ragioni che giustificano l’usucapione sono l’esigenza di rendere certa e stabile una situazione giuridica attiva e l’esigenza di favorire rispetto al proprietario inerte, colui che si occupa di un bene rendendolo produttivo a beneficio dell’intera collettività. L’usucapione può definirsi come un modo di acquisto della proprietà o dei diritti reale di godimento, al titolo originario, per effetto del possesso protratto per un certo tempo.
È irrilevante, che il possesso sia di buona fede o di malafede, ossia che il possessore non avesse o avesse conoscenza dell’altra unità della cosa posseduta. Perciò, può prestare la proprietà per usucapione anche il ladro, se conserva il possesso della cosa rubata per tutto il tempo necessario. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole.
Il fondamento dell’ usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni, di assicurare la certezza dei diritti sulle cose.
L’ usucapione è una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo, è di per sé stessa considerata un modo di acquisto della proprietà.
Il tempo necessario per acquistare la proprietà mediante il possesso varia a seconda delle diverse specie di beni: occorrono, di regola, 20 anni per i beni immobili e per le universalità di mobili; e dieci anni per i beni mobili registrati.
Quando una immobile sia stato acquistato in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto bastano dieci anni dalla data della trascrizione.
Oltre che il diritto di proprietà, si acquistano però usucapione degli altri diritti reali anche gli altri diritti reali sui beni immobili o mobili.