Il patrimonio
Il patrimonio non è un unitario oggetto di diritto ma è costituito dal complesso di rapporti giuridici economici che fanno capo ad un soggetto. Esso è costituito da beni e dai diritti relativi, sia da crediti per l’aspetto attivo; da debiti per l’aspetto passivo.
I frutti
I frutti si distinguono in naturali e civili, i primis sono prodotti derivanti direttamente da una cosamadre; tali sono i prodotti agricoli, mentre non possono essere considerati frutti i prodotti industriali; i secondi sono i corrispettivi corrisposti da terzi per il godimento della cosa, come gli interessi dei capitali; gli utili aziendali o i dividendi azionari non solitamente ricompresi in questa categoria.
I beni pubblici
Tra i beni pubblici, di ampia importanza è il demanio pubblico. Il coma 1 dell’art. 822 dispone che “appartengono alo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale”. Si tratta del cosiddetto demanio necessario. La demanialità è inerente alla natura de bene stesso, per la funzione cui esso è destinato, sicché l’iscrizione di esso in un elenco di beni demaniali non attribuisce la qualifica di demanialità ma la riconosce. Il comma 2 introduce poi la nozione del cosiddetto demanio accidentale, un elenco di beni che, se appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali, fanno ugualmente parte del demanio pubblico: strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi). L’art. 824 aggiunge anche i cimiteri ed i mercati, sempre se di proprietà del Comune. Il regime giuridico del demanio pubblico (art. 823), comporta l’inalienabilità e impignorabilità, non usucapibilità e non ipotecabilità. All’autorità amministrativa sono riconosciuti poteri di autotutela sui beni che fanno parte del demani pubblico, nel senso che essa può esercitare la vigilanza sui beni demaniali, adottando poi eventuali ordinanze da eseguire coattivamente. La pubblica amministrazione può avvalersi dei suddetti poteri autoritativi di autotutela oppure agire dinanzi al giudice ordinario con le normali azioni a difesa della proprietà e del possesso. Il regime giuridico del demanio pubblico si applica anche ai diritti reali spettanti allo Stato o ad altri entri pubblici territoriali su beni appartenenti ad altri soggetti “quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuni dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi” art. 825. Tra tali diritti si segnalano soprattutto le servitù di uso pubblico, costituite su beni di privati a vantaggio di una collettività di cittadini per il conseguimento di fini di pubblico interesse.
La costituzione della servitù di uso pubblico può avvenire per atto amministrativo, per convenzione o per usucapione ventennale. La costituzione delle servitù di uso pubblico può avvenire anche attraverso il mero fatto giuridico di mettere volontariamente una cosa a disposizione del pubblico. I beni dello Stato o degli altri enti pubblici che sono demaniali costituiscono il patrimonio dello Stato e si distinguono in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali. I primi sono le foreste costituenti il demanio forestale, le miniere, le cave ecc. i secondi sono quelli sottoposti ad un uso pubblico mediato e meramente strumentale alle esigenze del pubblico servizio a cui detti beni sono destinati. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828). Ciò significa che sono vincolati alla loro destinazione e sono inalienabili. Su tali beni possono essere costituiti diritti a favori di terzi per fini compatibili con la loro destinazione, sempre attraverso l’atto amministrativo della concessione. Beni che non appartengono né al demanio, né al patrimonio indisponibile, fanno parte dei beni patrimoniali e sono soggetti alle regole particolari che li concernono e alle regole del presente codice (art. 828).
Tali beni sono alienabili, pignorabili e usucapibili. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico accidentale al patrimonio deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa. tuttavia, è ricorrente il fatto della cosiddetta sdemanializzazione tacita in presenza di atti e fatti che evidenzino la volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene alla sua destinazione di uso pubblico. I beni degli enti pubblici non territoriali sono parificati ai beni dei privati, ad eccezione di quelli destinati al pubblico servizio soggetti invece al regime del patrimonio indisponibile. I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile, salvo quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li regolano.