Il pagamento eseguito con cose altrui

Il debitore non può impugnare il pagamento adducendo quale motivo d’impugnazione il fatto di averlo eseguito con cose di cui non poteva disporre. In questo caso al debitore è precluso il potere di impugnare il pagamento già effettuato a meno che lo stesso debitore offra di eseguire la prestazione con cose di cui può disporre. Al creditore che ha ricevuto il pagamento è comunque consentito di impugnare il pagamento ricevuto in buona fede.

Il diritto alla quietanza e l’imputazione nella quietanza

Il debitore cha ha eseguita le prestazione può avere l’esigenza o la necessità di dimostrare di aver effettuato il pagamento. È evidente dunque, che all’atto del pagamento, sia più prudente che il debitore ottenga dal creditore una dichiarazione unilaterale recettizia che contenga il riconoscimento di quanto il debitore ha pagato. Tale dichiarazione prende il nome di quietanza. Il debitore ha il diritto di ottenerla all’atto del pagamento, e qualora il creditore si rifiuti di rilasciarla, il debitore può rifiutarsi di effettuare il pagamento. Il debitore ha anche il diritto di esigere che nella quietanza sia indicato il titolo o la causa del pagamento. Nella pratica contemporanea una forma diffusa e frequente consiste nell’apposizione sulla fattura dell’annotazione “pagato”, firmata dal creditore che ha emesso la fattura. L’art. 1199 comma 2 stabilisce che il rilascio della fattura fa presumere l’avvenuto pagamento degli interessi. Si tratta di una presunzione per la quale è possibile per il creditore fornire la prova contraria. Il debitore, una volta accettata la quietanza, non può successivamente pretendere un’imputazione diversa, a meno che non vi sia stato da parte del creditore dolo e cioè abbia indicato nella quietanza un’imputazione diversa da quella dichiarata.

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