Il testo normativo più importante che concerne i rapporti privati è il codice civile: un complesso organico ed unitario di disposizioni attinenti un ampio settore dell’ordinamento giuridico. Fanno parte del nostro ordinamento altri quattro codici: codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale e il codice dalla navigazione.
Il c.c. disciplina gran parte dei rapporti privati, quelli civili ma anche quelli commerciale e produttivi. Il sistema codificato nasce dal desiderio di strutturare normativamente i diritti soggettivi, di disciplinare i modi di acquisto di estinzione di trasmissione di tali diritti, nonché le modalità della loro specifica tutela.
Con l’unificazione nel ’42 della materia dei rapporti privati nel c.c. si è voluto rimarcare un importante aspetto normativo: l’eguaglianza formale, l’eguale trattamento giuridico di tutte le persone indipendentemente dalle condizioni sociali o economiche. Circa la diversità delle condizioni sociali il comma 2 art. 3 Costituzione prevede la non neutralità dello Stato, “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”.
Lo Stato che si limita a garantire la libertà e l’eguaglianza dei cittadini con precise regole giuridiche è uno Stato di diritto; quando si assume il compito di rimuovere tali disuguaglianze diviene uno Stato sociale. È invece uno Stato assistenziale quando elargisce sottocosto beni e servizi di primaria utilità a categorie sociali con capacità economiche minori.
L’eguaglianza formale si realizza prevedendo specifiche forme di tutela per gli interessi denominati diritti soggettivi i cui modi d’acquisto di realizzazione o di estinzione sono uguali per tutti. L’eguaglianza sostanziale viene invece realizzata dallo Stato attraverso atti amministrativi o leggi. In riferimento alla proprietà privata l’art. 42 comma 2 Costituzione riserva alla legge la determinazione dei modi di acquisto e di godimento nonché dei limiti per assicuragli una funzione sociale e renderla accessibile a tutti.
Alcuni rapporti privati sono disciplinati da leggi speciali che integrano il codice senza modificarlo, es. le norme sui contratti agrari, sulle locazioni di immobili urbani, sui licenziamenti individuali ecc. Hanno inoltre, valore giuridico i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie, le norme consuetudinarie e le norme comunitarie.