Il comodato (prestito) è il contratto col quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato, con l’obbligo di restituirla (art. 1803). Il fatto di essere gratuito costituisce la causa del contratto, consistente nella volontà di sopperire ad una necessità altrui.

Il comodato, tipico contratto unilaterale, crea obblighi solo a carico del comodatario che è tenuto a conservare la cosa usando diligenza. In caso contrario il comodante può chiedere la restituzione della cosa e il risarcimento del danno (art. 1804). Il comodatario è responsabile del perimento della cosa per caso fortuito, se poteva sottrarla sostituendone una propria, se ne ha fatto un uso diverso o se l’ha impiegata per tempo più lungo (art. 1805). Non ha diritto al rimborso per le spese, tranne che per quelle straordinarie (art. 1808) ed è tenuto a restituire immediatamente la cosa, che ci sia o meno un termine, se il comodante la richiede (art. 1809). In caso di morte del comodatario il comodante può esigere la restituzione dagli eredi, anche se il termine non è scaduto (art. 1811).

Il comodante è tenuto a risarcire il danno solo se la cosa data in comodato aveva dei vizi di cui, pur conoscendoli, il comodante non ha dato notizia al comodatario (art. 1812).

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