Rapida ed essenziale è la disciplina dettata dal codice per le associazioni non riconosciute, probabilmente a causa della scarsa considerazione da parte del legislatore dell’epoca per i gruppi non costituiti come persone giuridiche. Questo atteggiamento si è in realtà tradotto in un potenziamento dell’autonomia dei gruppi. In sede materiae il codice si è limitato a stabilire il già esaminato regime del fondo comune e la descritta autonomia patrimoniale imperfetta, con la conseguente responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Per il resto, larghissimo spazio è lasciato all’autonomia degli associati che regolano l’ordinamento e l’amministrazione, incontrando i soli limiti di principi collegati a caratteristiche essenziali della struttura associativa, gli accordi lacunosi, possono venir integrati dalla disciplina legale, dettata a proposito delle persone giuridiche.

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