La fattispecie (species facti), ovvero l’aspetto esteriore del fatto, viene schematizzata dal giurista e resa un fatto giuridico, che non conserva al suo interno fatti irrilevanti. Si considera fatto giuridico un qualsiasi fatto che abbia rilevanza per il diritto e che quindi sia idoneo a portare delle conseguenze.
Nell’ambito di questa categoria si distinguono in:
- fatti naturali (meri fatti): i fatti non causati da un comportamento o un’azione umana.
- atti giuridici: i fatti umani e volontari.
A loro volta gli atti giuridici si suddividono in:
- atti leciti: se si tratta di atti conformi al diritto.
- atti illeciti: se si tratta di atti riprovati dal diritto.
- dichiarazioni di scienza: esternazioni di comunicazioni inerenti a ciò che l’individuo conosce.
- dichiarazioni di volontà (es. negozio): esternazioni del volere.
A loro volta le dichiarazioni di volontà si suddividono in:
- atti unilaterali: se provengono da una sola parte.
- atti bilaterali: se coinvolgono due parti.
- atti plurilaterali: se coinvolgono più parti.
Nella categoria delle dichiarazioni di volontà si distinguono i negozi giuridici. Essi sono atti con cui i privati ordinano i propri interessi, ovvero diretti a produrre effetti giuridici mediante la modificazione, la creazione o l’estinzione di rapporti giuridici.