La fattispecie (species facti), ovvero l’aspetto esteriore del fatto, viene schematizzata dal giurista e resa un fatto giuridico, che non conserva al suo interno fatti irrilevanti. Si considera fatto giuridico un qualsiasi fatto che abbia rilevanza per il diritto e che quindi sia idoneo a portare delle conseguenze.

Nell’ambito di questa categoria si distinguono in:

  • fatti naturali (meri fatti): i fatti non causati da un comportamento o un’azione umana.
  • atti giuridici: i fatti umani e volontari.

A loro volta gli atti giuridici si suddividono in:

    • atti leciti: se si tratta di atti conformi al diritto.
    • atti illeciti: se si tratta di atti riprovati dal diritto.
    • dichiarazioni di scienza: esternazioni di comunicazioni inerenti a ciò che l’individuo conosce.
    • dichiarazioni di volontà (es. negozio): esternazioni del volere.

A loro volta le dichiarazioni di volontà si suddividono in:

      • atti unilaterali: se provengono da una sola parte.
      • atti bilaterali: se coinvolgono due parti.
      • atti plurilaterali: se coinvolgono più parti.

Nella categoria delle dichiarazioni di volontà si distinguono i negozi giuridici. Essi sono atti con cui i privati ordinano i propri interessi, ovvero diretti a produrre effetti giuridici mediante la modificazione, la creazione o l’estinzione di rapporti giuridici.

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