L’efficacia delle norma nel tempo indica la durata della sua obbligatorietà che va dalla sua entrata in vigore fino alla sua abrogazione.
■ Per l’entrata in vigore della norma è necessario che questa sia resa pubblica e cioè legalmente conoscibile. L’art. 73 Cost. stabilisce che le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione a meno che le Camere non stabiliscano un termine diverso. La legge diventa obbligatoria nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, a meno che non sia disposto diversamente.
L’art. 11 delle pre-leggi stabilisce che ogni atto normativo può disporre solo per l’avvenire e perciò non ha effetto retroattivo. In realtà la Costituzione si limita a prevedere l’irretroattività solo per le norme penali stabilendo all’art. 25 che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Per tanto si è andato ad affermare il principio in base al quale, fuori dalla materia penale, una legge o un’altra normativa può regolare rapporti in corso, anche se riferiti a fatti avvenuti in precedenza, purché ciò risulti chiaramente dalla stessa legge o normativa.
■ Per quanto riguarda l’abrogazione va detto che la legge o i regolamenti possono essere abrogati da leggi o regolamenti successivi. L’abrogazione può essere :
– espressa quando la nuova legge dispone espressamente l’abrogazione di quella precedente
– tacita quando la nuova legge è incompatibile con la precedente o regola interamente la materia già regolata in precedenza così da assorbirla
Per l’abrogazione è però necessario che la normativa abrogante sia di grado superiore o omogeneo a quello della normativa abrogata. Infatti nel caso in cui si determina un contrasto tra norme di pari grado prevale quella successiva.
Le leggi possono essere abrogate anche tramite referendum popolare, previsto dall’art. 75 Cost. Questo è ammesso solo se lo richiedono almeno 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
Va infine ricordato che l’abrogazione non fa perdere l’efficacia alla norma per il tempo in cui è stata in vigore. Infatti anche se una norma è abrogata essa continua a regolare i fatti intervenuti sotto il suo vigore. In ciò sta la differenza con la dichiarazione di incostituzionalità: in questo caso infatti la norma perde efficacia ex tunc (cioè in maniera retroattiva).