Danni per inadempimento:

  • art. 1223: il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo comprende sia la perdita sia i mancati guadagni (lucro cessante).
  • art. 1224: nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali (se gli interessi prima della mora erano superiori si mantengono tali). Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta un ulteriore risarcimento.
  • art. 1225: se l’inadempimento o il ritardo non dipendono dal dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi.
  • art. 1226: se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare esso viene equamente liquidato dal giudice.

Lascia un commento