Ci sono diversi modi per distinguere le norme giuridiche
- Criterio FORMALE di distinzione delle norme: si considerano solo nella loro STRUTTURA LOGICA = si distinguono in:
- UNIVERSALI = il soggetto è una classe composta da più membri
- SINGOLARI = il soggetto è un singolo individuo
- Ogni proposizione prescrittiva, e quindi anche le norme, è formata da due elementi costitutivi necessari: il soggetto a cui la norma si rivolge, cioè il DESTINATARIO, e l’oggetto della prescrizione, cioè l’AZIONE PRESCRITTA = poiché sia il destinatario che l’azione si possono presentare in modo universale o singolare, distinguiamo 4 tipi di norme: con destinatario universale, con destinatario singolare, con azione universale, con azione singolare
Generalità e astrattezza
La dottrina della generalità e dell’astrattezza è imprecisa, perché non specifica se i due termini vadano intesi come sinonimi o no, ed è inesatta, perché lascia credere che siano solo queste le caratteristiche delle norme
- Si dicono GENERALI, le norme CON DESTINATARIO UNIVERSALE
- Si dicono ASTRATTE, le norme CON AZIONE UNIVERSALE
- Si dicono INDIVIDUALI, le norme CON DESTINATARIO SINGOLARE
- Si dicono CONCRETE, le norme CON AZIONE SINGOLARE
Poiché la parola “norma” fa pensare ad una regolamentazione continuata di un’azione, è più corretto usarla solo per le norme con azione universale, e chiamare le norme con azione singolare, anziché norme concrete, ORDINI.
Poiché il comando è una funzione diretta a prescrivere ad un individuo singolo di compiere una data azione, le norme individuali si possono chiamare COMANDI.
- Generalità ed astrattezza sono caratteristiche non della norma quale essa è, ma quale DOVREBBE ESSERE, non la norma giuridica reale, ma quella IDEALE, GIUSTA, ispirata ai principi di UGUAGLIANZA e CERTEZZA.
- La generalità della norma è garanzia di uguaglianza, l’astrattezza è garanzia di certezza
- La teoria della generalità e dell’astrattezza mira all’ideale di ordinamento giuridico, ma esso non potrebbe mai esistere in concreto