Ci sono diversi modi per distinguere le norme giuridiche

  • Criterio      FORMALE di distinzione delle norme: si considerano solo nella loro STRUTTURA      LOGICA = si distinguono in:
  • UNIVERSALI = il soggetto è una classe composta da più membri
  • SINGOLARI = il soggetto è un singolo individuo
  • Ogni      proposizione prescrittiva, e quindi anche le norme, è formata da due      elementi costitutivi necessari: il soggetto a cui la norma si rivolge,      cioè il DESTINATARIO, e l’oggetto della prescrizione, cioè l’AZIONE      PRESCRITTA = poiché sia il destinatario che l’azione si possono      presentare in modo universale o singolare, distinguiamo 4 tipi di norme: con destinatario universale, con      destinatario singolare, con azione universale, con azione singolare

 

Generalità e astrattezza

La      dottrina della generalità e dell’astrattezza è imprecisa, perché non      specifica se i due termini vadano intesi come sinonimi o no, ed è      inesatta, perché lascia credere che siano solo queste le caratteristiche      delle norme

  • Si dicono GENERALI, le norme CON DESTINATARIO UNIVERSALE
  • Si dicono ASTRATTE, le norme CON AZIONE UNIVERSALE
  • Si dicono INDIVIDUALI, le norme CON DESTINATARIO SINGOLARE
  • Si dicono CONCRETE, le norme CON AZIONE SINGOLARE

Poiché      la parola “norma” fa pensare ad una regolamentazione continuata di      un’azione, è più corretto usarla solo per le norme con azione universale,      e chiamare le norme con azione singolare, anziché norme concrete, ORDINI.

Poiché      il comando è una funzione diretta a prescrivere ad un individuo singolo di      compiere una data azione, le norme individuali si possono chiamare COMANDI.

  • Generalità      ed astrattezza sono caratteristiche non della norma quale essa è, ma quale      DOVREBBE ESSERE, non la norma giuridica reale, ma quella IDEALE, GIUSTA,      ispirata ai principi di UGUAGLIANZA e CERTEZZA.
  • La      generalità della norma è garanzia di uguaglianza, l’astrattezza è garanzia      di certezza
  • La      teoria della generalità e dell’astrattezza mira all’ideale di ordinamento      giuridico, ma esso non potrebbe mai esistere in concreto

Lascia un commento