Durkeneim sostiene in polemica con spencer che la storia sociale si svolge nel passaggio dalle società a solidarietà meccanica alla società a solidarietà organica caratterizzate dalla divisione del lavoro. Il tratto distintivo sta nel diverso tipo di diritto che esse esprimono e ne costituisce la connessione interna. Inoltre un’altra differenza è che la forma giuridica dei due tipi di società è ricondotta a due tipi di sanzione (non di norme): la prima società di tipo primitivo è caratterizzata da sanzioni repressive (penali) (diritto repressivo), la seconda evoluta da sanzioni restitutive (esempio:risarcimento danno) (diritto restituivo). Durkeneim poi non fa una distinzione privatistico-pubblicistica del diritto come Hayek ricomprendendo tutto nel diritto pubblico, mentre potrebbe corrispondergli la distinzione tonnesiana tra diritto organico e diritto di scambio, tutto il diritto è comunque quello pubblico.
Bobbio in un altro saggio aveva provato a spiegare il contrasto tra stato liberale e assistenziale partendo dalla differenza tra sanzioni positive e negative. Il diritto appare comunque come la forma di controllo sociale dominante rispetto alle altre forme di controllo sociale sia che si risalga dal giusnaturalismo hobbesiano sia che si consideri il positivismo kelseniano: entrambe le parti sono accomunate da una funzione repressivo-protettiva attuata con esecuzione di sanzioni negative. La funzione promozionale delle costituzioni moderne ha un po’ soppiantato ciò o almeno ha creato una nuova funzione da affiancare a quella repressivo-protettiva (la promozione esisteva anche in passato ma meno fortemente della repressione). La differenza tra le due funzioni in un sistema normativo può esser così riassunta: con la funzione repressiva si impediscono comportamenti non voluti, con quella promozionale si provocano comportamenti voluti. In mezzo c’è la sfera dei comportamenti indifferenti (esempio: contrarre o no matrimonio). In questa sfera l’intervento del sistema normativo può esser interpretato come appartenente alla prima funzione se si guarda alla pretesa dell’ordinamento che solo alcuni atti siano efficaci, quanto alla seconda se si guarda che la tutela che l’ordinamento giuridico da solo a essi e non a altri.