Il diritto è rapporto intersoggettivo?
- DOTTRINA DEL RAPPORTO INTERSOGGETTIVO = il diritto è un FENOMENO SOCIALE, ha origine nella società
- Secondo la dottrina del rapporto intersoggettivo, il rapporto tra due individui è espressione giuridica = essa si fonda sull’idea, tratta dal GIUSNATURALISMO, di STATO come CONTRATTO tra gli uomini
- Secondo gli istituzionalisti, invece, il rapporto tra due individui non è espressione giuridica se non è inserito in un’istituzione, e il diritto non è il prodotto degli individui, ma della società nel suo complesso
- KANT: teoria del DIRITTO COME RAPPORTO GIURIDICO = accordo tra i liberi arbitrii degli individui = ci sono 4 tipi di rapporti tra soggetti:
- Un soggetto ha diritti e doveri e l’altro ha solo diritti
- Un soggetto ha diritti e doveri e l’altro ha solo doveri
- Un soggetto ha diritti e doveri e l’altro non ha diritti né doveri
- Due soggetti hanno entrambi sia diritti che doveri
- Solo l’ultimo tipo di rapporto è un RAPPORTO GIURIDICO
- DEL VECCHIO:
- La stessa azione può essere valutata secondo una valutazione MORALE (in rapporto allo stesso soggetto che compie l’azione) o GIURIDICA (in rapporto ai soggetti ai quali è rivolta l’azione
- Il diritto è un insieme di rapporti tra soggetti, è il coordinamento dell’operare
Esame di una teoria generale di diritto di Levi
- La più recente teoria di rapporto giuridico è la TEORIA GENERALE DI DIRITTO DI LEVI :
- rapporto giuridico come concetto filosofico alla base di ogni ordinamento giuridico
- un RAPPORTO GIURIDICO è un rapporto tra due individui di cui uno ha un dovere e l’altro un diritto = c’è intersoggettività
- la valutazione giuridica valuta l’atto in rapporto agli altri soggetti che prendono parte all’azione, non in relazione alle cose sulle quali si esercita
- la GIURIDICITà di un rapporto non può essere nel rapporto stesso, bensì nella NORMA che disciplina il rapporto = anche la teoria del rapporto giuridico torna al NORMATIVISMO
Osservazioni critiche al diritto come rapporto intersoggettivo
La ragione principale per la quale Bobbio richiama il fatto che considerare il diritto come rapporto intersoggettivo non elimini la considerazione normativa, deriva da una considerazione: un rapporto giuridico è un rapporto tra due soggetti di cui uno è titolare di un diritto e l’altro di un obbligo o dovere. Ora avere un diritto significa avere il potere di compiere una certa azione e tale potere deriva da una norma; dovere significa invece essere obbligati a comportarsi in un certo modo sia che tale condotta consista in un fare che in un non fare, quest’obbligo deriva da una regola: in sostanza il diritto non è che un riflesso soggettivo di una norma autorizzativi e l’obbligo o dovere non è che il riflesso di una norma imperativa. Il rapporto giuridico in quanto rapporto diritto-dovere, rinvia sempre a due regole di condotta. Esso è inoltre caratterizzato non dalla materia oggetto del rapporto ma dal modo in cui i soggetti si comportano l’uno verso l’altro: ciò che caratterizza il rapporto giuridico non è il contenuto ma la forma; cioè se un rapporto sia giuridico si può determinare solo in base al fatto se sia regolato o no da una norma giuridica. In altre parole: posto un rapporto di interdipendenza tra rapporto giuridico e norma giuridica, non diremo che una norma è giuridica perché regola un rapporto giuridico, bensì che un rapporto è giuridico perché regolato da una norma giuridica. Rapporto giuridico è quello che, preso in considerazione da una norma giuridica, è qualificato da una o più norme appartenenti a un ordinamento giuridico. Si dice dai giuristi che un rapporto sino a che non è preso in considerazione dal diritto, è un rapporto di fatto. L’assunzione da parte di un ordinamento lo trasforma in rapporto giuridico. La conclusione che Bobbio vuole trarre è che la teoria del rapporto include quella normativa e questo vale quanto dire che la teoria normativa rimane valida nonostante la teoria dell’istituzione e quella del rapporto, anzi essa è il presupposto per la validità di entrambe. Queste tre teorie si integrano l’una con l’altra.
L’intersoggettività e l’organizzazione sono condizioni necessarie per la formazione di un ordine giuridico; l’aspetto normativo è la condizione NECESSARIA E SUFFICIENTE
Teorie aspetti dell’esperienza giuridica
NORMATIVA → regolarità → necessaria e sufficiente per formare un ordine giuridico
RAPPORTO → intersoggettività → necessaria ma non sufficiente
ISTITUZIONE → organizzazione sociale → necessaria ma non sufficiente