Abbiamo alcune regole che indirettamente confermano la prevalenza della concezione di reddito come prodotto (anche nel paragrafo successivo). La 1° è fissata dal 6 2° TUIR che disciplina i “proventi sostitutivi di redditi”: essi conseguono ad una cessione dei crediti derivanti dalla fonte reddituale ovvero ad un’indennità di tipo risarcitorio connessa alla perdita di redditi e quindi possono avere fonte negoziale o legale. Sempre lo stesso art disciplina le cosiddette ”indennità risarcitorie”: esse assumono rilevanza solo nei casi in cui il risarcimento abbia funzione sostitutiva di un reddito astrattamente assumibile nelle categorie tipizzate nel 1° art 6. Secondo la dottrina, possono quindi esser esclusi dalla tassazione quei proventi costituenti già una mera reintegrazione del patrimonio già posseduto (che quindi non comporta aumento di ricchezza): quindi la legge avrebbe fatto sua la distinzione civilistica di danno emergente (cioè volto a una reintegrazione patrimoniale) e lucro cessante (diretto a reintegrare una perdita di redditi. La legge darebbe quindi rilevanza reddituale e quindi tassati solo a questi risarcimenti, specie nel caso di somme percepite a titolo risarcitorio dai lavoratori dipendenti).