Accanto all’IRPEF, che colpisce il coacervo dei redditi imponibili relativi a ciascun anno solare, vi sono alcune tipologie di redditi che, sebbene erogati in un’unica soluzione e tassabili secondo il principio di cassa, cioè al momento della loro percezione da parte del soggetto passivo, si collegano ad attività svolte in un lungo periodo di tempo: es. l’indennità di fine rapporto. Tassare tali redditi a formazione pluriennale vorrebbe dire farli concorrere a formare il reddito imponibile, sottoponendoli per la progressività dell’IRPEF a un prelievo più oneroso. per impedir ciò, la legge ha stabilito che questi proventi siano assoggettati a tassazione separata (ossia sottoposti a contribuzione con aliquota proporzionale, determinata secondo certe modalità, che di regola prevedono l’applicazione dell’aliquota corrispondente a ½ del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente). La legge però consente al contribuente di includere questo tipo di provento nel reddito complessivo dell’anno in cui è stato percepito, e ciò potrebbe esser sfruttato dal contribuente es. quando il reddito complessivo del soggetto passivo è di modesta entità. In dottrina si raggruppano le fattispecie soggette a tassazione separata in 2 categorie:
1) redditi conseguiti a fronte di cessazione di un’attività lavorativa; (l’aliquota per questi è quella corrispondente all’importo che risulta dividendo l’imponibile (quest’ultimo dev’esser ridotto delle rivalutazioni) per il numero di anno di durata del rapporto, moltiplicando il risultato per un coefficiente fisso, pari a 12;
2) gli altri redditi percepiti in unica soluzione al verificarsi di eventi eccezionali (es. emolumenti arretrati per le prestazioni di lavoro dipendente).