La legge distingue, nello studio relativo al presupposto dell’IRPEF, tra un profilo oggettivo (costituito dal reddito) e un profilo soggettivo (dato dalla relazione tra reddito e soggetto passivo). Tali aspetti strutturali si leggono nella lettura del 1 DPR 917: “presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie del 6”: queste categorie sono: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi diversi. Ognuna di queste singole categorie reddituali segue un distinto regime giuridico relativo sia al metodo di determinazione dell’imponibile (cioè alla quantificazione/imputazione del periodo d’imposta) sia alle regole formali in materia di contabilità, di dichiarazione, di metodi di accertamento, di ritenute alla fonte.
Il reddito. Esso ex 1 è fonte di ricchezza su cui commisurare l’imposta. Tuttavia la legge poi non prende posizione circa le diverse definizioni elaborate dagli studiosi di scienza delle finanze: “reddito prodotto” (costituito dagli incrementi di patrimonio riferibili ad un’attività produttiva della ricchezza) ; “reddito spesa” (rappresentato dalla sola ricchezza destinata al consumo) ; “reddito entrata” (dato da ogni incremento del patrimonio preesistente. Ora, il problema relativo all’individuazione d’una nozione unitaria di reddito nell’ambito IRPEF, si è tradotto nella possibilità di considerarlo o “come prodotto” o “come entrata”. Facendo un esame, si osserva come i redditi appartenenti a ciascuna categoria provengano tendenzialmente tutti da una fonte produttiva (attività o capitale). Quindi il criterio sarà quello “del reddito come prodotto”. Tuttavia abbiamo il caso delle “vincite dei concorsi o delle lotterie” ecc, dove non c’è collegamento tra reddito e attività produttiva. Quindi parte della dottrina ha sottolineato l’inutilità ricondurre la nozione a una categoria elaborata dalla scienza delle finanze, intendendo quindi il reddito “ciò che il legislatore ha stabilito esser tale con disposizioni ad hoc, ispirandosi al principio di capacità contributiva ex 53 1° Costituzione, per individuare la base economica del dovere del concorso alle pubbliche spese.