La legge non modifica fondamentalmente la differenziazione tra sanzioni penali e amministrative, proponendo però un sistema sanzionatorio amministrativo. più orientato verso la personalizzazione anche della sanzione amministrativa. La legge delega si fondava su questi principi direttivi:
1)adozione di un’unica sanzione amministrativa (in luogo di pena pecuniaria e sopratassa) assoggettata a principi di legalità, imputabilità, colpevolezza;
2)riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice/coautrice secondo il regime del concorso (in luogo del regime della solidarietà ex l.4) e in trasmissibilità della sanzione per causa di morte;
3)previsione dell’obbligazione solidale a carico della persona fisica o dell’ente che si giova della violazione;
4)fissazione delle cause di esclusione da responsabilità secondo principi propri del diritto penale;
5) affermazione principio di specialità;
6)adozione di criteri di determinazione della sanzione in relazione alla gravità della violazione e dell’opera prestata per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, oltre che in relazione a condizioni economiche/sociali/personali del trasgressore;
7)introduzione della disciplina dell’autore mediato;
8)fissazione della disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni;
9) previsione di sanzioni amministrativa accessorie non pecuniarie e introduzione d’un sistema di misure cautelari;
10)previsioni di aggravanti/attenuanti/esimenti per incentivare gli adempimenti tardivi;
11)introduzione di procedimento unitario di irrogazione della sanzione tale da garantire il diritto di difesa e tale da assicurare sollecita esecuzione del provvedimento sanzionatorio;
12)riduzione dell’entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione;
13) revisione dell’entità delle sanzioni e loro migliore commisurazione all’effettiva entità oggettiva/soggettiva delle violazioni in modo tale da assicurare uniformità alla disciplina per identiche violazioni anche se riferite a tributi diversi, contando anche delle previsioni punitive adottate dall’UE. La delega è stata attuata con: d. lgs. 472/1997 (“disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie), 471/1997 (“disciplina in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto), 473/1997 (“disciplina delle sanzioni amministrative in materia di tributi su affari, produzione, consumi, altri tributi indiretti”).
Disciplina generale in materia di sanzioni amministrative tributarie. Il d.lgs. 472 ha previsto un’unica sanzione amministrativa (in sostituzione delle 2 precedenti), omogeneizzando la normativa rispetto ai principi generali e di base governanti le sanzioni penali, in quando sono stati introdotti i principi di legalità. Irretroattività, favor rei (art 3 ), abrogazione di ultrattività (art 29), principi di imputabilità (esclude la sanzionabilità dell’autore che al momento della violazione non era capace di intendere/volere) e colpevolezza (l’autore è punibile solo in funzione della riferibilità allo stesso dell’azione od omissione cosciente/volontaria, sempreché dolosa o colposa: è colposa quando l’evento ancorchè non voluto si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi. Una precisazione: le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo per dolo o colpa grave. Colpa grave (non codificata nel c.p.): sussiste quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non si può dubitare ragionevolmente del significato o della portata della norma violata e quindi è evidente ogni macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Dolo: si ha quando la violazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero è diretta a ostacolare l’attività amministrativa di accertamento ) (art 4 e 5 1°). Le definizioni di dolo e colpa grave non sembrano idonee a dare una puntuale enucleazione dell’elemento soggettivo, mentre sembrano fatte per restringere le nozioni stesse di dolo e colpa grave in relazione a cui non opera il limite di responsabilità ex 2° 5: infatti nei casi in cui la violazione sia stata commessa da un dipendente o da un rappresentate legale o negoziale di un ente o persona fisica nell’esercizio delle sue funzioni/incombenze, saranno obbligati in solido l’autore e il soggetto rappresentato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se però la violazione non è stata commessa con dolo/colpa grave, la sanzione non può esser eseguita verso l’autore che non ne abbia tratto vantaggio più di 51645 euro.
Riguardo alle società ed enti con personalità giuridica, il 7 d.l.269/2003 ha introdotto però un principio di esclusiva riferibilità alle società e ad egli con personalità giuridica delle sanzioni amministrative commesse in relazione al rapporto fiscale proprio di tali soggetti giuridici. Tuttavia per la categoria degli illeciti in esame, il 3° del 7 dice che continuano ad applicarsi le disposizioni già recate dal d.lgs.472. Tinelli interpreta ciò dicendo che vi sarebbe in capo alla persona giuridica il solo obbligo di pagamento di una sanzione amministrativa pur sempre determinata in via generale dal d.lgs.472 con particolare riferimento all’imputabilità e agli stati soggettivi di dolo o colpa grave dell’autore materiale della violazione. Tinelli infine auspica che nel futuro codice tributario (delega già conferita al governo: l. 80/2003) si preveda che la sanzione amministrativa si concentri sul solo soggetto traente beneficio dalla violazione delle norme tributarie, senza distinzione tra enti rappresentati dotati o meno di personalità giuridica.
Cause di non punibilità (6 d. lgs.472). Si verificano quando difetti la rimproverabilità dell’autore, come nel caso di:
1)errore sul fatto se non determinato da colpa; rilevazioni contabili fatte nel rispetto dei principi di continuità dei valori di bilancio secondo corretti criteri contabili e valutazioni fatte con corretti criteri di stima;
2)esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma ovvero indeterminatezza delle richieste degli uffici o dei modelli di dichiarazione e di pagamento dei tributi;
3)mancato pagamento per fatto denunciato all’autorità giudiziaria ed imputabile solo a terzi;
4) inevitabilità dell’ignoranza della legge tributaria (da intendersi in maniera oggettiva, dopo la lettura della Consulta);
5)forza maggiore;
6) violazioni non arrecanti pregiudizio nell’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta