Le relazioni e le consulenze tecniche nel processo tributario
Le commissioni possono nominare un consulente tecnico. Quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità , la commissione tributaria può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il corpo della Guardia di Finanza.
Regole in tema di giuramento, testimonianza e confessione
Sono innanzitutto esclusi il giuramento e la prova testimoniale. Il divieto della prova testimoniale ha come unica ratio la speditezza del processo. La confessione non è né ammessa né esclusa. Può comunque accadere che il contribuente dichiari, nel processo, fatti a se sfavorevoli, e non vi è ragione per ritenere che il giudice non ne debba tenere alcun conto. Sono escluse le prove non esibite in sede di ispezioni e verifiche.
Le prove assunte nel processo penale e il giudicato penale
Nel corso di indagini di polizia giudiziaria, siano rinvenuti documenti, o assunte dichiarazioni, che potrebbero essere rilevanti in ambito tributario. In linea di principio , tali prove e notizie non sono utilizzabili, perché coperte dal segreto previsto dall’art. 329 c.p.p.. In deroga a tale principio, il giudice penale, se ritiene che non vi sia pregiudizio per il processo penale, può autorizzarne l’utilizzazione ai fini fiscali. Dal punto di vista dell’efficacia soggettiva, è da notare che il vincolo derivante dal giudicato penale vale soltanto nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Dal punto di vista oggettivo, è da precisare che il giudicato penale è circoscritto da numerosi limiti oggettivi:
a) efficacia limitata ai fatti materiali, che siano stati accertati come fatti rilevanti per il giudizio penale
b) deve trattarsi degli stessi fatti materiali, da cui dipende il riconoscimento del diritto o dell’interesse su cui si controverte
c) infine deve trattarsi di fatti rispetto a cui la legge civile non ponga limitazioni di prova.