1) Presunzione legale riguardante gli interessi derivanti da mutui. Questa prevede che gli interessi si presumono percepiti alla scadenza e nella misura pattuite per iscritto; se le scadenze non sono pattuite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale determinato da Ministero Economia (ultima misura:3%annuo).

2) Presunzione legale riguardante le somme versate dai soci alla società ed enti commerciali soggetti all’IRES. La società, per dotarsi delle risorse ad esse necessarie, possono ricorrere a 2 forme di finanziamento da parte dei soci: i versamenti a titolo di finanziamento (ciò prevede una restituzione a favore del socio. Il finanziamento può esser “fruttifero” quando produce interessi a favore del socio ovvero “infruttifera” senza interessi, dove però di solito vengono scritti documenti dove vengono riportati gli eventuali frutti e scadenze pattuite per il rimborso del capitale) o ovvero i versamenti in conto capitale o a fondo perduto (questi non comportano una restituzione delle somme versate se non in sede di restituzione del capitale sociale o in ipotesi di scioglimento della società). La distinzione tra i 2 tipi di versamento è importante a fini tributari: quando il versamento del socio è del 1° tipo, il socio si pone come un qualsiasi altro finanziatore che abbia dato alle società somme a mutuo; se il versamento è di 2° tipo, il socio stesso dà vita ad un rapporto sostanzialmente simile a quello dei conferimenti.

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