A differenza di quanto si verifica per le altre categorie, nella categoria dei redditi diversi confluiscono redditi provenienti da fonti diverse, per cui la legge ha previsto regimi di determinazione sostanzialmente differenti per ciascuna delle fattispecie incluse in ogni categoria. Vediamo ora le varie fattispecie.
Tutte queste ipotesi sono accomunate dal fatto che la ricchezza tramite esse colpita deriva da dismissioni patrimoniali, essendo dunque riconducibile al genus delle plusvalenze (differenza tra il costo d’acquisto e corrispettivo percepito dalla dismissione). Quelle contemplate dalle lettere a) e b) riguardano beni immobili, dove
a) assoggetta a prelievo le plusvalenze realizzate con lottizzazione di terreni o esecuzione di opere intese a renderli edificabili, è quindi una fattispecie idonea ad attrarre a tassazione il solo guadagno frutto di attività (lottizzazione o esecuzione di opere e successiva vendita di terreni od edifici) che per loro natura denotano quantomeno la profusione di energie da parte del soggetto passivo.
b) invece prevede la tassabilità delle plusvalenze realizzate con cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni mentre quelle descritte dalle altre lettere derivano da titolo partecipativi.