Le parti e la difesa tecnica
Il ricorso può essere proposto solo da chi è legittimato a farlo, ossia dal destinatario dell’atto che viene impugnato. Per le azioni di rimborso è legittimato colui che ha presentato istanza di rimborso. Il ricorrente deve farsi assistere in giudizio da un difensore tecnico. Il difensore non è necessario quando:
– controversie di valore inferiore a 5 ml.
– ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio
– controversie promosse da soggetti che sono abilitati all’assistenza tecnica.
Difensori tecnici possono essere: avvocati, procuratori legali, commercialisti, ragionieri. La difesa può essere svolta anche da altri soggetti, ma con capacità limitata:
– i consulenti del lavoro, per cause concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
– ingegneri, architetti, geometri, per le cause in materia catastale
– i dipendenti delle associazioni di categoria, per le cause riguardanti gli associati.
La parte resistente
E’ parte necessaria al processo tributario il soggetto che ha emesso l’atto che si impugna. Tenuto conto degli atti che possono essere impugnati, si constata che la legittimazione passiva è attribuita a tre categorie di soggetti:
– uffici del ministero delle finanze
– enti locali
– concessionari della riscossione.
Le prime due categorie stanno in giudizio senza difensore tecnico.
Il litisconsorzio necessario
Al processo tributario possono partecipare, oltre al ricorrente e al resistente, anche altri soggetti: si parla di litisconsorzio. Si ritiene che si ha litisconsorzio necessario quando l’oggetto del contendere è una situazione giuridica plurilaterale, tale per cui la decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti, ossia quando sarebbe inefficace se fosse pronunciata nei confronti di uno soltanto. Il caso più ricorrente è l’atto di accertamento di obbligazioni solidali. Non si ha, però una situazione di inscindibilità; la sentenza che dovesse accogliere l’impugnazione proposta da uno soltanto dei coobbligati non sarebbe inutiliter data, perché comunque essa produrrebbe effetti tra creditore e ricorrente. La giurisprudenza, in materia di liti per il rimborso di ritenute, esige, che al processo partecipino sostituto e sostituito; il sostituito non può agire dinanzi al giudice ordinario contro il sostituto, ma deve agire dinanzi alle commissioni, in contraddittorio sia del sostituto, sia dell’amministrazione. Se vi è litisconsorzio necessario, il ricorso deve essere proposto congiuntamente dai colegittimati necessari; se ciò non avviene il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e il ricorrente deve chiamare in causa il litisconsorte. Altrimenti il processo si estingue.
L’intervento
Il litisconsorzio può essere anche facoltativo. Esso può sorgere dal fatto che altri soggetti intervengono in un processo già instaurato, o sono chiamati in giudizio. Il d. lgs. 546 limita fortemente la possibilità di intervento a due categorie di soggetti: a) a chi è destinatario dell’atto impugnato; b) a chi è parte del rapporto controverso.
Infatti, l’intervento cosiddetto principale non è configurabile nei processi d’impugnazione, ma soltanto nei processi di rimborso, nei quali si può ammettere l’intervento di chi assume essere titolare del diritto di rimborso, in luogo di chi ha già instaurato il processo, contrapponendosi all’originario ricorrente. L’intervento nei processi d’impugnazione è limitato a chi assume come titolo di legittimazione di essere destinatario dell’atto impugnato. Se è già avvenuta la notifica dell’atto, il destinatario che lo ha già impugnato non ha motivo di intervenire nel processo instaurato dal co- destinatario; duplicherebbe il processo avviato come ricorrente; inoltre non ha motivo di intervenire invece che proporre ricorso.
Resta possibile l’intervento del destinatario di un atto, che non ha ricevuto la notifica (il condebitore in solido che interviene nel processo instaurato da altro coobbligato); egli può intervenire per sostenere le ragioni del ricorrente, ove si ritenga che sia legittimato da un interesse, non meramente di fatto, ma giuridicamente rilevante.