Di diversa natura sono le operazioni di riorganizzazione societaria, che investono la posizione giuridica del soggetto societario titolare dell’azienda. Esso può infatti, mediante queste operazioni cambiare la propria veste giuridica (ad esempio il passaggio da una societĂ di capitali ad una di persone, e viceversa), o fondere il proprio patrimonio con un’altra societĂ , e dare vita ad una nuova societĂ , oppure, scindere il proprio patrimonio in quello di una pluralitĂ di societĂ distinte tra di loro. Il regime fiscale di queste operazioni è dominato dai principi di cd. neutralitĂ dell’operazione e continuitĂ dell’impresa. Questi principi hanno come conseguenza naturale, la necessitĂ che nei confronti dei nuovi soggetti giuridici restino fermi i valori fiscalmente riconosciuti che i beni avevano anteriormente a queste operazioni. In questo ambito possono essere individuate 4 casi che vengono disciplinati dal legislatore tributario in maniera difforme l’uno dall’altro.
Nel caso di trasformazione da societĂ non soggetta ad IRES in societĂ soggetta a tale tributo (da societĂ di persone in societĂ di capitali), e viceversa, sorge il problema del trattamento fiscale da riservare alle riserve di utili costituite anteriormente alla trasformazione. In merito, il legislatore ha disposto che:
- Nel caso di trasformazione da societĂ di persone in societĂ di capitali, le riserve costituite da utili giĂ tassati per trasparenza in capo ai soci, se dopo la distribuzione vengono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione;
- Nel caso di trasformazione da societĂ di capitali in societĂ di persone, le riserve costituite precedentemente sono tassabili in capo ai soci a seguito della distribuzione se iscritte nel bilancio con indicazione della loro origine; altrimenti, esse vengono imputate per trasparenza ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione.
Altro coso è quello relativo olio cd. trasformazione eterogeneo, che consiste nella trasformazione di una societĂ di capitali in un ente non commerciale (fondazioni, associazioni non riconosciute, ecc.). La particolaritĂ di questo caso consiste nel fatto che l’ente non commerciale, in quanto tale, può o meno svolgere una collaterale attivitĂ commerciale. E il legislatore tieni conto di questo prevedendo la realizzazione di plusvalenze tassabili nel caso in cui la trasformazione eterogenea non contempli la conservazione della destinazione dei beni all’attivitĂ commerciale.
Altro coso è quello relativo al passaggio da uno societĂ commerciale (di persone o di capitali) in una societĂ semplice (quindi non commerciale). Questa ipotesi non è prevista espressamente dalle norme tributarie. Tuttavia, ha questa ipotesi ha importanti effetti pratici in caso di societĂ che formalmente commerciale svolge attivitĂ oggettivamente non commerciale (ad esempio, l’attivitĂ agricola), e che potrebbe tranquillamente esser svolta nelle forme della societĂ semplice, non soggetta al regime dei redditi d’impresa. In questi casi, si avrĂ l’effetto della decommercializzazione dei beni. Anche in questa ipotesi, la destinazione di beni per finalitĂ estranee all’esercizio dell’impresa comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili dei beni.
Infine, nell’ambito delle fusioni e delle scissioni, gli aspetti economici di maggiore interesse sono rappresentati dai cd. avanzi e disavanzi (di fusione o di scissione) e dal riporto delle perdite. Gli avanzi e i disavanzi sono elementi contabili generati dalla necessitĂ di livellare la possibile differenza tra il costo delle partecipazioni annullate, per effetto della scissione o della fusione, e quello del patrimonio netto della societĂ incorporata, a seguito della fusione o dei beni attributi alle societĂ beneficiarie della scissione. Quindi si avrĂ un disavanzo quando il costo sostenuto per l’acquisto delle partecipazioni è maggiore del valore contabile dei beni che devono iscriversi a seguito della fusione o della scissione; mentre si avrĂ un avanzo nel caso opposto. Sia gli avanzi che i disavanzi sono irrilevanti fiscalmente. Mentre, per quanto riguarda il riporto delle perdite, che indica i casi di pregresse perdite delle societĂ coinvolte nella scissione o nella fusione, queste perdite sono deducibilitĂ parte dei soggetti risultanti dalla scissione o dalla fusione. Però questa è soggetta a forti limiti, volti ad escludere il riporto di perdite maggiori del patrimonio netto della societĂ che le ha subite.