Le fattispecie nello spazio (principio di territorialità)
Può essere rilevante, ai fini tributari, la localizzazione del presupposto d’imposta; per lo più, è determinante il fatto che il presupposto si verifichi nel territorio dello Stato (applicazione del principio di territorialità), ma certe imposte prescindono dalla territorialità, dando rilievo determinante ad altri elementi (di natura personale).
La dimensione spaziale della fattispecie dell’imposta non risponde dunque ad un principio generale, ma varia da imposta ad imposta. Le imposte personali sui redditi sono informate al principio per cui, nei confronti dei residenti, si tassa il complesso dei redditi posseduti, indipendentemente dal luogo di produzione; nei confronti degli stranieri invece, si tassano soltanto i redditi prodotti nello Stato. La territorialità svolge un ruolo assai rilevante nell’IVA, ove peraltro si combina con criteri personali: è principio fondamentale dell’imposta quello della imponibilità delle operazioni effettuate nello Stato, e quindi quello della non imponibilità delle operazioni non effettuate nello Stato. L’imposta di registro si applica, in via di principio, agli atti formati nello Stato; si applica agli atti formati all’estero solo quando esplicano effetti di natura reale o locatizia su beni situati nello Stato; l’imposta sulle successioni si applica, nel caso di residenti, su tutti i beni, anche se situati all’estero; si applica solo sui beni situati in Italia, nel caso di defunto non residente.
La fattispecie nel tempo; imposte istantanee e periodiche
La fattispecie d’imposta può essere costituita da un fatto istantaneo o da un fatto di durata; di qui la distinzione tra imposte istantanee e periodiche. Le imposte istantanee hanno la seguente caratteristica: che per ogni singolo avvenimento, che ne forma il presupposto, sorge una distinta ed unica obbligazione; nel caso delle imposte periodiche, il legislatore segmenta il fatto di durata assunto a presupposto, suddividendolo in periodi d’imposta, ed attribuendo rilevanza autonoma all’insieme dei fatti che si verificano nel periodo. Tipiche imposte periodiche sono quelle sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto.
L’imputazione soggettiva
La fattispecie dell’imposta non può non essere riferita, o imputata ad un soggetto. Il criterio di imputazione varia a seconda della natura e dell’oggetto dell’imposta; e diverse sono le tecniche, cui il legislatore ricorre, per stabilire l’imputazione soggettiva del presupposto. In certi casi il legislatore dapprima indica i soggetti passivi, quindi il fatto che li rende obbligati; in altri casi viene dapprima indicato il presupposto, quindi i soggetti cui è riferibile.