La solidarietà: le fattispecie

Le diverse situazioni passive che scaturiscono dalle fattispecie tributarie, possono far capo a più soggetti in solido.

A) in proposito, va innanzitutto affrontato il tema della fonte della solidarietà. Parte della dottrina ritiene applicabile, in materia tributaria, l’art. 1294 c.c., a norma del quale i debitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Non solo non esiste una legge tributaria che escluda la solidarietà, ma molte ve ne sono che espressamente la sanciscono. Perciò tutte le volte che più persone si trovano rispetto ad un medesimo presupposto, nella situazione di soggetti passivi del tributo, essi sarebbero solidamente obbligati verso il fisco. La legge tributaria si preoccupa sempre, nel disciplinare le varie imposte, di indicare i soggetti passivi e di stabilire quando sono tenuti in solido, sicché, in definitiva, il problema dell’applicabilità dell’art. 1294 c.c. sembra privo di rilevanza pratica.

B) I casi nei quali si ha solidarietà tributaria sono caratterizzati dal fatto che il presupposto del tributo è riferibile a più soggetti. Il reddito, quale arricchimento di un soggetto, è per sua natura riferibile ad un soggetto soltanto, e quindi debbono considerarsi eccezionali le norme delle imposte sui redditi che stabiliscono la solidarietà. Ricorderemo: la solidarietà tra cedente e cessionario di un immobile per l’ILOR relativa al periodo di tempo successivo al titolo che serve da base per la voltura catastale; La solidarietà tra coniugi può scaturire dalla circostanza che essi presentino una dichiarazione congiunta; è questa una singolare ipotesi di solidarietà voluta dagli obbligati. La sostituzione d’imposta si trasforma in solidarietà nel caso in cui il sostituto a titolo d’imposta viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse, e interessi relativi a redditi per i quali non ha effettuato ne le ritenute ne i versamenti. Più frequentemente s’incontra la solidarietà nel campo delle imposte indirette: obbligati al pagamento dell’imposta di registro sono, di solito, pluralità di soggetti; le imposte ipotecarie sono dovute, oltre che da coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta di trascrizione, anche dai debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca; l’imposta sulle successioni è dovuta agli eredi in solido. La solidarietà ricorre anche per il pagamento di sanzioni amministrative. Di particolare rilievo è la norma, di portata generale, secondo cui, quando la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o soprattassa.

La solidarietà: gli effetti

Occorre esaminare le conseguenze della solidarietà, tenendo presente che il diritto tributario presenta una varietà di situazioni.

A) innanzitutto va notato che il soggetto passivo del tributo non è soltanto obbligato all’adempimento di una prestazione pecuniaria, ma è tenuto all’adempimento di obblighi formali, come la presentazione della dichiarazione. Ora, anche nei riguardi di tali obblighi, vale il concetto per cui l’adempimento di un soggetto libera tutti gli altri. Se la dichiarazione è presentata e sottoscritta da uno solo, anche gli altri sono liberati, ma se la dichiarazione comporta sanzioni, queste sono applicabili nei confronti di tutti.

B) Rispetto al potere impositivo, vi sono più soggetti nei confronti dei quali può essere esercitato il potere; solidarietà equivale quindi a cosoggezione. Così l’amministrazione finanziaria può a sua scelta emettere l’avviso di accertamento nei confronti di uno solo o di tutti i coobbligati. Con la conseguenza, però, che l’avviso se non è notificato a tutti, vale solo nei confronti dei soggetti cui è notificato. La giurisprudenza ed una parte minoritaria della dottrina ritenevano infatti che l’avviso di accertamento sebbene notificato ad uno soltanto dei condebitori, esplicasse i suoi effetti anche nei confronti degli altri. Questa dottrina è stata contraddistinta con il termine di supersolidarietà tributaria, solidarietà formale o solidarietà processuale. Questa concezione è stata avversata per lungo tempo dalla migliore dottrina: in sede pratica, essa ha avuto fine quando la Corte Costituzionale ne ha dichiarata l’illegittimità costituzionale. Molti dei problemi sorti in materia di solidarietà tributaria sono quindi risolti richiamando norme civilistiche.

1) La giurisprudenza ha innanzitutto posto il principio che l’avviso di accertamento notificato ad un soggetto, non estende i suoi effetti agli altri soggetti.

2)La giurisprudenza ha ritenuto che, se uno dei condebitori nova, il debito d’imposta mediante presentazione di istanza di condono e lo estingue pagando l’imposta ex condono, di questi effetti beneficiano anche gli altri condebitori.

3) sono poi ritenuti applicabili, in materia tributaria, alcuni principi posti dall’art. 1306 c.c., secondo il quale “la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori..” perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso proposto da un coobbligato non esplica effetti nei processi promossi da altri coobbligati. L’estensione degli effetti della sentenza favorevole ad un coobbligato è pacificamente ammessa quando gli altri coobbligati abbiano impugnato l’accertamento, mentre è discussa nel caso in cui un coobbligato abbia impugnato l’accertamento e l’altro non lo abbia impugnato.

4) applicando in materia tributaria un principio pacifico in materia civilistica, la giurisprudenza ritiene che l’impugnazione della sentenza da parte di un condebitore non giova al condebitore solidale che, pur avendo partecipato al relativo giudizio, non abbia impugnato.

5) la giurisprudenza ritiene applicabile in materia tributaria l’art. 1310, secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei riguardi degli altri debitori.

C) per quel che riguarda la riscossione, quando vi sono più soggetti obbligati in solido, e cointestatari di una medesima partita di ruolo, il concessionario non è tenuto a notificare la cartella esattoriale a tutti, ma può notificarla solo al primo intestatario della partita. Agli altri può inviare una comunicazione.

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