Con la notifica della cartella esattoriale, il contribuente è messo in mora nel pagamento della somma iscritta a ruolo, per cui se questi non provveda nel termine di 60gg al pagamento, il concessionario provvede alla riscossione coattiva del credito. Secondo Tinelli, la procedura di riscossione coattiva tributaria è una espropriazione forzata speciale. La disciplina si fonda sul DPR 602/1973 che però fa sovente rinvio alle regole del CPC (ritenendo applicabili le regole sull’espropriazione forzata del CPC ove non derogate). Ora, rispetto al CPC mancano però il giudice dell’esecuzione e l’ufficiale giudiziario: infatti la figura del giudice interviene solo in presenza di opposizioni dell’esecutato (l’opposizione all’esecuzione è ammessa solo se diretta a contestare la pignorabilità dei beni; l’opposizione agli atti esecutivi non è ammessa se relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo) o del 3° (deve esser promossa prima della data fissata per il 1° incanto e non può esser promossa quando i mobili pignorati hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di procedura di espropriazione forzata promossa dall’agente della riscossione verso lo stesso debitore), mentre le funzioni dell’U.G. sono esercitate dagli ufficiali della riscossione (i collaboratori dell’agente della riscossione).
Procedura (ricalca CPC). 1) Pignoramento, 2)vendita al pubblico incanto dei beni del debitore.
L’agente della riscossione può, per assicurare la proficuità dell’azione esattiva, accedere ai dati dell’anagrafe tributaria relativi a rapporti finanziari e bancari e anche richiedere detti dati a soggetti pubblici/privati
L’agente della riscossione può per conto del creditore del tributo presentare istanza di fallimento del debitore o può chiedere l’ammissione del credito tributario al passivo di un fallimento promosso da altri creditori. Ex 59 DPR 602 chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione verso l’agente della riscossione. Infine, abbiamo le disposizioni che regolano i rapporti tra riscossione coattiva e pagamenti delle P.A. a favore di debitori iscritti a ruolo: il 48bis del DPR 602 dispone che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di fare pagamento di un importo superiore a 10000euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente dall’obbligo di versamento di somme risultanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari a detto importo. Se ciò ricorre, le PA non fanno il pagamento, segnalando ciò all’agente della riscossione che farà l’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo avvalendosi del credito vantato dal debitore.