La frode mediante falso materiale

Commette questo reato chiunque allega alla dichiarazione annuale dei redditi dell’imposta sul valore aggiunto o di sostituto d’imposta, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati. I penalisti distinguono il falso materiale dal falso ideologico: il primo riguarda il documento come res, il secondo il documento come segno. Il documento materialmente falso è non genuino, quello ideologicamente falso è non veridico. La falsità materiale può aversi in due forme:

a) con alterazione, che si ha quando il documento, dopo la sua formazione, subisce modificazioni (aggiunte, cancellature, ecc.);

b) con la contraffazione, che si ha quando il documento è formato da persona diversa da quella da cui appare, provenire.

La frode per soppressione

Commette questo reato chiunque distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume d’affari o dei redditi. Il reato previsto dal codice penale ha per oggetto qualsiasi atto pubblico o scrittura privata, quello fiscale ha per oggetto le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Inoltre ai fini della realizzazione del reato fiscale, non basta il fatto in se della distruzione o dell’occultamento, ma occorre che il fatto sia concretamente lesivo; occorre; cioè, che, a causa di quel fatto, risulti impedita la ricostruzione del reddito o del volume d’affari su basi contabili.

Le frodi mediante falso ideologico

In questa classe di reati rientrano 4 fattispecie, tutte caratterizzate dal fatto che la condotta si riferisce a documenti, fiscalmente rilevanti, nei quali è scritto il falso.

1) Commette reato chi, negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto d’imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui si riferiscono. Sono qui previste due figure criminose: quella di chi indica nomi immaginari e quella di chi indica nomi diversi da quelli veri. In relazione alla seconda ipotesi, si richiede che il fatto sia concretamente lesivo e cioè che la indicazione di nomi falsi impedisca l’individuazione dei nomi veri.

2) Commette reato chi emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l’indicazione dei corrispettivi o dell’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l’indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui si riferiscono. I tipi di condotta penalmente rilevanti sono tre:

– emissione o utilizzazione di fatture aventi ad oggetto operazioni in tutto o in parte inesistenti;

– emissione o utilizzazione di fatture recanti la indicazione di corrispettivi o dell’Iva in misura superiore a quella reale (cosiddetta sovrafatturazione);

– emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei nomi veri.

3) Commette reato chi nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto indica somme al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi.

Lascia un commento