All’evoluzione del diritto tributario non ha fatto seguito una attenzione del legislatore nel recepimento dei principi che si elaboravano in sede teorica per fornire un sistema tributario coerente con le finalità economiche attribuite. Di conseguenza nei manuali di diritto tributario la distinzione è stata proposta con una sorta di rinvio alle categorie elaborate dalla scienza delle finanze, privilegiando il collegamento del tributo a servizi pubblici divisibili o indivisibili (nel senso dell’esistenza di un corrispettivo o di un vantaggio del privato in connessione al pagamento del tributo). Si è invero proposta da alcuni studiosi, tra cui Griziotti, una classificazione fondata sulle caratteristiche giuridiche dei singoli tributi, come specificazione della nozione di prestazione patrimoniale imposta elaborata dalla giurisprudenza costituzionale interpretando il 23 Costituzione: l’elemento differenziale è stato individuato nel diverso modo di realizzazione della coattività insita nei diversi tributi (da cui imposta = tributo acausale soggetto al limite costituzionale della capacità contributiva ; negli altri tributi l’elemento della coattività si manifesta secondo modalità diverse: a seguito di procedimento amministrativo (tassa), nel concorso alla spesa pubblica specificatamente vantaggiosa per il privato (contributo speciale), nel divieto generalizzato all’esercizio di attività economica riservata all’ente monopolista (monopolio fiscale). Secondo Tinelli questa è una differenziazione meramente descrittiva (in quanto senza effetti dal punto di vista della sistematica giuridica).

In questo senso importante è stato il fatto che le cosiddette “controversie tributarie”sono state dai d. lgs 545 e 546 del 1992 attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice speciale. L’art 2 del 546 parla di tributi “di ogni genere e specie, comunque denominati”: ciò porta all’abbandono di una predeterminazione legale dell’ambito di competenza giurisdizionale del giudice speciale tributario e quindi l’opzione legislativa di attribuire all’interprete la ricerca della nozione di tributo (ma anche di ritenere la qualificazione legale non sufficiente ai fini della qualificazione dell’entrata come di carattere tributario). La giurisprudenza di legittimità considera elementi qualificanti la nozione di tributo (ma non sufficienti quando siamo davanti a tributi molto vicini ad obblighi di fonte negoziale) l’irrilevanza della volontà del soggetto obbligato e la destinazione del gettito a finalità pubbliche. Per verificare se siamo davanti a un tributo, occorre vedere se ci sia un nesso tra le attività riservate all’ente pubblico e il prelievo. Rispetto poi alle altre forme di estrinsecazione della pubblica autorità, il tributo si pone come un’obbligazione pecuniaria finalizzata al concorso alle pubbliche spese. Comunque sia, non offrendo la legge una definizione di tributo, la qualificazione di un tributo come imposta/tassa/contributo, non condiziona l’applicazione di norme tributarie di carattere generale che il più delle volte si riferiscono al singolo istituto richiamato, piuttosto che alla natura del tributo. Tinelli tuttavia tenta di fornire una nozione di tributo: una prestazione coattiva disciplinata dalla legge per consentire ad un ente pubblico la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento della propria attività istituzionale. Non fanno parte dei tributi: i contributi (qui il prelievo rientra nella struttura del presupposto impositivo) e i monopoli fiscali (elemento della coattività individuato nel divieto generalizzato di svolgere attività economica riservata all’ente pubblico. qui manca però un rapporto obbligatorio tra privato ed ente pubblico avente ad oggetto la copertura delle spese pubbliche).

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