L’indebito tributario identifica una situazione creditoria opposta a quella tributaria, che trova la propria causa nel pagamento di un tributo in misura superiore a quella dovuta. Ora, nelle altre varie ipotesi di credito d’imposta, la legge prevede il riconoscimento al contribuente di una posizione creditoria nei confronti del fisco, ma tale posizione non presenta una sua autonomia giuridica ed una causa di pagamento indebito in quanto rientra nel normale meccanismo di liquidazione dell’imposta. L’indebito tributario invero deriva dal pagamento d’un’imposta e segue logicamente alla fase di liquidazione dell’imposta stessa. Il credito d’imposta derivante da un indebito tributario presuppone applicazione non corretta della normativa tributaria (che quindi da luogo al versamento d’un’imposta superiore a quella dovuta). I casi in cui ciò può avvenire possono semplicisticamente essere distinti in:
a) “Errore sul fatto a rilevanza tributaria”: in questo caso il versamento spontaneo ovvero imposto dall’ufficio in sede di controllo amministrativo deriva una rappresentazione non corretta del fatto stesso (che quindi genera pagamento spontaneo/coattivo di un’imposta superiore a quella che risulta a seguito della corretta rappresentazione del fatto);
b) “Errore di diritto”: ciò deriva dalla non corretta riconduzione alla fattispecie legale di un fatto oggettivamente non controverso (sia in sede di dichiarazione che di accertamento);
c)”Modifica con effetti retroattivi della norma impositiva”: il pagamento dovuto originariamente può divenire indebito a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della norma impositiva ovvero dalla mancata conversione in legge di un d.l. ovvero dall’abrogazione con effetti retroattivi della norma impositiva;
d) “Modifica con effetti retroattivi del fatto tassabile”: in tal caso si modifica la base fattuale su cui poggiava l’applicazione del tributo a seguito del verificarsi di situazioni di patologia negoziale (come la nullità ) capaci di eliminare retroattivamente il presupposto del tributo (esempio: dichiarazione di nullità di un contratto su cui è stata applicata l’imposta di registro, che impone la restituzione dell’imposta quando derivi da causa non imputabile alle parti, venga accertata con sentenza passata in giudicato o non sia suscettibile di ratifica, convalida, conferma).