Il regime degli Enti non commerciali. Lineamenti generali
Il regime degli enti non commerciali (ossia quelli che non hanno come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale) è costituito da alcune regole generali e da alcune disposizioni particolari, che riguardano in particolar modo gli Enti di tipo associativo e le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). A differenza che per gli Enti commerciali (il cui reddito, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa), il reddito complessivo degli Enti non commerciali è invece costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, determinati secondo le regole applicabili alle persone fisiche; inoltre, a questi Enti, si estendono alcuni oneri deducibili dal reddito complessivo e alcune detrazioni d’imposta.
Quindi, per determinare il reddito complessivo di questi Enti dobbiamo fare riferimento alle regole dell’IRPEF, con l’importante differenza, che i redditi di questi Enti sono sempre assoggettati all’aliquota IRES del 33%, anziché alle aliquote progressive previste per l’IRPEF. Poi alcune regole particolari sono previste per quei Enti non commerciali che svolga un’attività commerciale non principale, come ad esempio la gestione di una scuola privata da parte di un Ente religioso. Tra queste regole va segnalata quella relativa all’obbligatorietà della tenuta di una contabilità separata per l’attività commerciale, dalla quale risultino gli elementi attivi e passivi del relativo reddito.
Il regime degli Enti associativi
All’interno della categoria degli Enti non commerciali, quelli di tipo associativo fanno sollevano particolari problemi soltanto per le attività oggettivamente commerciali, che vengano eventualmente svolte nei riguardi degli associati. Ad esempio, l’attività di un cineclub può a prima vista apparire simile a quella di un comune cinema; tuttavia questa assimilazione può giustamente esser contestata quando l’attività è rivolta ai soli associati, invece che al mercato complessivo. Il regime degli Enti associativi è costituito da tre regole generali e alcune disposizioni particolari. Le regole generali sono:
- Che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente; mentre può esserla quella svolta al di fuori delle finalità istituzionali, o nei confronti di soggetti diversi dagli associati;
- Che le somme versate dagli associati non concorrono a formare il reddito dell’associazione, nel senso che sono considerate soltanto degli apporti di capitale, in quanto previsti dallo statuto, e non connessi a specifiche controprestazioni effettuate nei confronti dei soggetti che hanno versato le somme medesime;
- Che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici (ad esempio, il caso di una associazione sportiva che percepisce corrispettivi specifici per le ore di utilizzo degli impianti da parte dei singoli associati).
Poi sono previste regole particolari per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, ecc. Per queste associazioni, infatti è previsto che la non commercialità è estesa anche alle attività svolte nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a condizione che si tratti di attività svolte nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente.