INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO. L’avvio del procedimento viene rimesso ad un atto, il “ricorso” che è posto in essere ad iniziativa del contribuente ed è rivolto alla Commissione tributaria provinciale. Tale atto implica la presenza del difensore del ricorrente (tranne per le liti di importo unitario inferiore a 2582,28 euro: li si può stare personalmente). Ex 12 d. lgs 546 sono abilitati all’assistenza tecnica: avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, anche geometri e periti agrari (x controversie di natura catastale). Il conferimento dell’incarico avviene per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata (se la procura è posta in calce ad un atto del processo, lo stesso professionista autentica la firma del delegante). È applicabile al processo tributario l’84 cpc (il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo non riservati espressamente ad essa, ma non può compiere atti che comportino la disposizione della pretesa in contesa (es. conciliazione)tranne che se espressamente autorizzati).

Requisiti essenziali del ricorso (18 d.lgs. 546): l’atto deve indicare:

a)Commissione tributaria cui è diretto;

b) ricorrente e suo legale rappresentante, residenza, sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio statale, il codice fiscale;

c)l’Ufficio del Ministero finanze o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;

 d)l’atto impugnato e l’oggetto della domanda (il petitum);

e)i motivi (la “causa petendi” cioè le ragioni di fatto/diritto poste a fondamento della domanda). Ex 4° la mancanza/assoluta incertezza di questi motivi determina l’inammissibilità del ricorso. Si può però ritenere (in quanto nulla dice la legge al riguardo) che, se non spirati i termini per la proposizione, è consentita la riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile.

 Riguardo al petitum, esso è connesso all’antica disputa sulla qualificazione del processo tributario e dell’obbligazione che ne è alla base. Abbiamo infatti 2 teorie:

a) identifica il processo tributario come giudizio di impugnazione-annullamento degli atti emanati dall’Amministrazione finanziaria (involgendo esclusivamente i vizi di legittimità degli stessi)

b) teoria dell’impugnazione-merito per cui il giudizio investe altresì il modo di essere, la disciplina del rapporto d’imposta, essendo preordinato all’accertamento del relativo regime giuridico (quest’ultima teoria è per Tinelli maggiormente condivisibile ed è anche quella più diffusa: da ciò si desume che il connotato dell’impugnazione attiene solo al profilo formale del processo, caratterizzandone la fase introduttiva, mentre l’attività del giudice investe il processo sostanziale, attinente al merito del rapporto obbligatorio d’imposta, fino all’emanazione della sentenza della Commissione tributaria in cui la volontà ordinamentale è attuata dall’organo giudicante in sostituzione della ricognizione operata dall’Amministrazione finanziaria nell’atto impugnato.). In pratica in virtù di questa 2° teoria il contribuente chiede al giudice non tanto l’ annullamento dell’atto, bensì l’accertamento della situazione giuridica soggettiva (nei limiti della domanda). Una volta specificato il petitum nell’atto introduttivo, esso non può più esser modificato.

Riguardo ai motivi del ricorso, essi variano in relazione al contenuto della domanda. L’eventuale integrazione dei motivi trova applicazione eccezionale (essendo legata al presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi argomenti della linea difensiva della controparte). E’ quindi una strategia processuale quella di presentare una domanda con oggetto più ampio possibile (considerando l’eventualità di poter comunque rinunciare a parte di esso).

Attività processuale che porta al perfezionamento della fase introduttiva. Il giudizio è introdotto quando la controversia, nelle forme previste, è portata alla conoscenza dell’altra parte “resistente” e quindi nella cognizione del giudice. Il 1° momento si manifesta nella “proposizione del ricorso” (20 d. lgs 546): con questa fase si instaura il contraddittorio con la controparte, ponendola a legale conoscenza dell’azione. Il 2° momento si concretizza con la “costituzione in giudizio” del ricorrente (21 d. lgs 546) e consente di presentare la controversia all’esame dell’organo giudicante.

Il ricorso è proposto con notifica alla controparte ex 16 2° e 3° d.lgs 546 e si prevedono 2 fattispecie di notificazione:

a) in modo diretto (notificazione “propria” o “tipica”) tramite ufficiale giudiziario ex 137 e s.s. cpc

 b)in modo indiretto (notificazione “impropria” o “atipica”) attuabile secondo 2 diverse modalità:

            1) a mezzo del servizio postale con spedizione in busta chiusa con raccomandata con ricevuta di ritorno. (per il ricorrente la notificazione è effettuata alla data della spedizione; per il resistente si prevede che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto);

            2) all’ufficio del Ministero finanze o all’ente locale con consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Il ricorso può esser proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato (art 21).

Costituzione del ricorrente. Con la costituzione in giudizio la Commissione tributaria è investita della controversia: in questo momento nasce il processo tributario (indipendentemente dalla costituzione del resistente) .Il ricorrente ex 22 deve depositare entro 30 giorni (termine per la costituzione) dalla proposizione del ricorso (a pena dell’inammissibilità) nella segreteria della Commissione tributaria, l’originale del ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario ovvero copia del ricorso consegnato/spedito per posta. La Corte Costituzionale con una sentenza del 2002 ha dichiarato l’illegittimità Costituzione del 22 1° e 2° del d.lgs.546 per contrasto con gli art 3 e 24 Costituzione, “nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti afi fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale”. A seguito di ciò il legislatore ha modificato il 22 1° prevedendo la possibilità di costituzione in giudizio anche con trasmissione a mezzo posta (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento)del ricorso notificato ex 137 e s.s. cpc.

La fase in esame si esplica con il deposito da parte del ricorrente, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, di un fascicolo di parte costituito da:

a) ricorso in originale (nel caso di notificazione tramite ufficiale giudiziario) ovvero in copia (in tal caso insieme alla fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione, se è stato proposto con consegna diretta o tramite spedizione a mezzo posta);

 b) originale dell’atto impugnato o sua fotocopia (se notificato);

 c) ulteriori documenti (in originale o in fotocopia)che si reputino utili al procedimento dinanzi al giudice.

Si ricordi che, in caso di proposizione a mezzo posta, mentre ai fini della regolare costituzione è sufficiente il deposito della sola ricevuta della spedizione, la prova del perfezionamento dell’intera procedura di notificazione è costituita invece dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente. Infine, riferendosi alle ipotesi di vizi procedurali che pendono sul ricorrente in tale fase del giudizio, queste sono collegate dalla legge alla mancata costituzione nel termine dei 30 giorni ed alla difformità dell’atto depositato da quello consegnato/spedito alla controparte. Inammissibilità rilevata in ogni stato/grado del giudizio (indipendentemente dalla costituzione in giudizio della parte resistente).

Costituzione del resistente (23 d.lgs.) l’ufficio del Ministero finanze, l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, se ritengono di partecipare attivamente al processo, hanno l’obbligo di costituirsi entro 60gg dalla notificazione (o dalla consegna o dal ricevimento tramite posta) del ricorso. La costituzione avviene con un atto analogo al ricorrente (quindi con fascicolo di parte contenente controdeduzioni in cui il resistente espone le sue difese prendendo posizione su motivi addotti dal ricorrente, indica le prove di cui intenda avvalersi, propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, presenta istanze per la chiamata di terzi in causa e altri documenti, utili per il processo, offerti in comunicazione). Il resistente partecipa ad un processo con oggetto già determinato e delineato sia dai motivi del ricorso sia dalla motivazione contenuta nell’atto impugnato ; oltre ciò il termine per costituirsi ha solo funzione ordinatoria (in quanto la mancata/tardiva costituzione non pregiudica la prosecuzione dell’attività processuale o l’attività difensiva del resistente. L’unica conseguenza della non tempestiva costituzione è la preclusione della chiamata di un 3° in causa). Nell’ipotesi di mancata costituzione, non essendo prevista la dichiarazione di contumacia, i riflessi dell’inadempimento si riverberano solo in tema di notificazione degli atti processuali (udienza, istanze, sentenze) e di comunicazione dell’avviso di trattazione, che possono esser fatte solo dalle parti costituite.

Litisconsorzio necessario (14 d.lgs). Questo istituto era stato in precedenza solo prospettato da non unanime dottrina e da incerta giurisprudenza. Lo stesso intervento normativo però non consente di superare le difficoltà insite nel cercare situazioni in cui può ricorrere l’inscindibilità di rapporti: in questo senso la giurisprudenza ne ha ravvisato un’ipotesi nelle controversie concernenti il rimborso di ritenute alla fonte (i litisconsorti sono: sostituto, sostituito, Amministrazione finanziaria). Parte della dottrina ravvisa altri casi nelle ipotesi di morte del ricorrente la cui legittimazione processuale si trasmetta mortis causa a una pluralità di eredi.

Dottrina e giurisprudenza escludono il litisconsorzio necessario  però nell’eventualità di obbligazioni solidali (in quanto queste non ostano allo svolgimento di processi distinti nei riguardi di ciascun coobbligato). In questo caso si può ravvisare il litisconsorzio facoltativo: ex d.lgs. 546 art 29, è riconosciuta al Presidente di sezione la facoltà di disporre la riunione dei ricorsi aventi lo stesso oggetto ( o tra loro connessi). La richiesta può esser fatta: da altri soggetti che vogliano intervenire volontariamente (a processo già iniziato. Ex art 14 è legittimato solo chi è destinatario dell’atto impugnato ovvero parte del rapporto tributario controverso . Non è quindi ammesso né l’intervento principale (105 1° cpc) né quello adesivo dipendente (105 2°). Il soggetto interveniente volontario deve notificare l’atto d’intervento a tutte le altre parti e si costituisce in giudizio secondo le regole previste per il resistente), su istanza di parte, per ordine del giudice. Ex 14 6° , il legislatore preclude l’impugnazione dell’atto alla parte chiamata in causa o intervenuta volontariamente, se per essa sia già trascorso il termine ex 21.

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