Questi potere istruttori nascono al fine di controllare la corretta applicazione della normativa tributaria (in particolare per il rispetto degli obblighi strumentali tributari). Ora, l’elencazione dei potere istruttori deve ritenersi tassativa (sia per effetto della necessaria legalità dell’azione amministrativa, ma anche conseguentemente al riconoscimento a livello costituzionale di una serie di posizioni soggettive che vengono ad essere limitate dall’intervento amministrativo). I poteri istruttori sono regolati dal 31 e ss. DPR 600. Il 31 individua le attribuzioni degli uffici, il 32 elenca i poteri di cui l’ufficio dispone per realizzare tali compiti istituzionali (in questo senso è rilevante l’individuazione della competenza territoriale dell’ufficio). Il DPR si occupa poi anche di regolamentare una collaborazione tra Autorità competenti di Stati UE (per garantire l’accertamento corretto delle imposte sul reddito e sul patrimonio). La Guardia di Finanza coopera con gli uffici amministrativi per acquisire e reperire elementi utili ai fini di accertare/reprimere violazioni alle leggi tributarie (con propria iniziativa o su richiesta degli uffici. La Guardia di Finanza utilizza e trasmette agli uffici i documenti, previa autorizzazione giudiziale relativa al “segreto”).
I potere istruttori usabili dagli uffici si distinguono tra: potere esercitabili verso i contribuenti (la situazione è la stessa del sostituto d’imposta) e potere esercitabili verso i terzi (essi sono i soggetti non direttamente influenzati dall’azione amministrativa, perchè estranei alla manifestazione di capacità contributiva); questa distinzione serve per diversificare le conseguenze ricollegabili al mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge (in quanto il 32 prevede una certa forma di preclusione di utilizzo a favore del contribuente dei documenti, libri, registri, non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti degli uffici).
Tra i potere esercitabili verso i contribuenti.
1)potere che danno luogo ad una compressione dei diritti del contribuente (il 33 disciplina l’esecuzione di accessi, ispezioni, verifiche che si pongono quindi verso diritti di privacy. Ex “Statuto” questi devono esser svolti, nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche, professionali,  sulla base di specifiche esigenze di indagine/controllo, durante l’orario di esercizio, recando la minor turbativa possibile. Non serve in questi casi autorizzazione giudiziale (vs 14 3° cos): l’autorizzazione però serve quando l’accesso riguardi locali adibiti ad abitazioni, ovvero per perquisizioni personali ovvero per l’apertura di casseforti, borse, mobili ecc ovvero quando c’è segreto professionale. L’ispezione può durare massimo 30 giorni; di ogni accesso si fa processo verbale e il verbale deve esser sottoposto al contribuente o al suo rappresentante; questi può entro 60 giorni comunicare osservazioni/richieste valutabili dagli uffici impositori (introduzione del contradditorio per verificare l’emanazione di atti dotati di rilevante attitudine lesiva di posizioni soggettive del contribuente), a tutela di ciò l’avviso di accertamento non può esser comunicato prima di questo termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Particolare forma di accesso presso aziende e istituti di credito e Amministrazione postale per rilevare i dati/notizie che si riferiscono ai rapporti coi clienti: autorizzazione del Diritto Regionale delle Entrate ovvero Del Comandante regionale della GDF, accesso effettuato da ufficiali di Guardia di Finanza dal Capitano in su)
 2)potere non suscettibili di dar luogo a compressione di diritti soggettivi del contribuente (essi generano solo obblighi di collaborazione con l’amministrazione finanziaria: sono gli “inviti a comparire” personalmente o con rappresentante per fornire dati/notizie rilevanti per l’accertamento, gli “inviti ad esibire” o a trasmettere atti/documenti; l’invio di “questionari” ai contribuenti relativi a dati/notizie di carattere specifico, col dovere di ridarli firmati).
Potere esercitabili verso i terzi (organi/amministrazioni Stato, enti pubblici non economici, società che fanno riscossioni/pagamenti in conto di terzi ecc. Molto delicate sono le richieste di informazioni riguardanti rapporti di contribuenti e aziende/istituti di credito con Amministrazione postale, società fiduciarie, ogni altro intermediario finanziario: qui la richiesta deve esser autorizzata con modalità analoghe a quelle previste per l’accesso presso le banche. L’amministrazione finanziaria può richiedere poi ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, dati, documenti relativi ad attività svolte in un certo periodo d’imposta verso clienti, fornitori, prestatori di lavoro autonomo.)
Tutela del contribuente verso illegittimo esplicarsi dell’attività istruttoria amministrativa. Riguardo agli atti che danno luogo alla compressione di un diritto fondamentale del contribuente, la giurisprudenza di Corte Costituzionale ha fatto una lettura sistematica, ponendo il rispetto delle regole istruttorie come presupposto della legittimità di ogni successivo atto che si fondi sull’acquisizione probatoria illegittima.
Esiti del controllo.
A)si riscontra la regolarità del comportamento del contribuente o la mancata individuazione d’elementi utili a supportare una ricostruzione dell’imponibile o dell’imposta in misura diversa/superiore a quella dichiarata (in questo caso il controllo si conclude con lo stesso atto col quale si giunge alla constatazione di fatti a rilevanza tributaria. Tuttavia successivamente la Guardia di Finanza o l’amministrazione finanziaria potranno fare ulteriori controlli e verifiche nei termini entro cui può essere notificato l’accertamento tributario.
B) si individuano elementi idonei a fondare una pretesa tributaria diretta al recupero d’imposta o alla rideterminazione dell’imponibile fiscalmente rilevante (in questo caso le risultanze istruttorie acquisite sono poste a base dell’accertamento tributari, quando da queste derivi un recupero d’imposta o una rettifica dell’imponibile oppure un provvedimento d’irrogazione di sanzione amministrativa)