Passiamo ora ad esaminare alcune fattispecie particolari.
A) La dichiarazione delle società semplici, delle altre società di persone e degli enti equiparati, vale sia agli effetti dell’ILOR, sia agli effetti dell’imposta sui redditi dovuta dal socio.
B) Per le persone fisiche legalmente incapaci (minori non emancipati, interdetti), l’obbligo della dichiarazione è imposto al rappresentante legale; abbiamo in questo caso, dissociazione tra titolarità del reddito e obbligo di dichiarazione, perché il rappresentante legale è obbligato alla dichiarazione ma non è soggetto passivo del tributo.
C) In caso di liquidazione di società o enti soggetto all’IRPEG, o di società di persone ed enti equiparati, il periodo d’imposta in corso al momento della messa in liquidazione si interrompe; l’obbligo di dichiarare redditi relativi a tale particolare periodo spetta al liquidatore, che deve presentare la dichiarazione entro 4 mesi dalla messa in liquidazione.
D) In caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, curatore e commissario liquidatore devono presentare due dichiarazioni: una relativa al periodo intercorrente tra l’inizio del periodo d’imposta in corso alla data del fallimento o della liquidazione e l’inizio del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa; una successiva alla chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.
E) In caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali e viceversa, si ha interruzione del periodo d’imposta e quindi l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro 4 mesi dalla trasformazione. Analogo obbligo si ha in caso di incorporazione o di fusione.
F) Gli eredi di un soggetto obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi succedono al de cuius nel relativo obbligo: si ha però a favore degli eredi, una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
G) Nel caso di impresa familiare la dichiarazione dell’imprenditore deve recare l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa nel periodo d’imposta.