Il carattere personale dell’IRPEF
Ex 2 1° TUIR: “Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche (la definizione è quella civilistica), residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. L’ IRPEF ha al centro il “principio della personalità”: ciò vuol dire che la persona fisica è tassata unicamente per i suoi redditi personali, non assumendo rilievo alcuno i legami di tipo personale/familiare del soggetto passivo.
I diversi criteri di applicazione dell’imposta per i residenti e non. Nozione di residenza
Il 2 2° definisce la “nozione di residenza” ai fini IRPEF. Mediante questo disposto normativo il legislatore ha introdotto la regola secondo cui nei confronti dei soggetti residenti IRPEF si applica su tutti i redditi posseduti (indipendentemente dal luogo di produzione degli stessi, per il “principio di tassazione del reddito mondiale”), mentre per i non residenti concorrono alla formazione dell’imponibile solo i redditi prodotti nel territorio dello stato (“principio della territorialità”). Questa distinzione tra residenti e non residenti, trova applicazione anche nel 53 cos: questo perché ci deve si essere obbligo del concorso alle pubbliche spese per “tutti” (cittadini e stranieri), ma d’altra parte occorre un ragionevole legame di collegamento del contribuente con l’ordinamento, collegamento personale (cm la residenza) ovvero economico (come lo svolgimento di un’attività nel territorio dello Stato). Tuttavia il soggetto che produce un reddito all’estero, potrebbe essere tassato sia nello Stato di residenza, sia nello stato in cui il reddito stesso viene prodotto. Per impedire questa doppia imposizione internazionale, il nostro ordinamento ha previsto la concessione di un “credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero” (165 TUIR): ciò riconosce ai residenti il diritt di detrarre dall’imposta dovuta in Italia le imposte pagate a titolo definitivo nello Stato estero (sino a concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito prodotto all’estero e quello complessivo. Quindi: se es. reddito estero è 30% del reddito complessivo, l’imposta pagata allo Stato estero sarà detraibile solo nei limiti del 30% di quest’ultima e l’eventuale parte d’imposta eccedente tali limiti rimarrà a carico del contribuente).
Occorre stabilire ora “ a quali condizioni un soggetto possa considerarsi residente” (prima questio, la seconda nel paragrafo successivo). La nozione di residenza è più ampia di quella civilistica: ex 2 2° TUIR ai fini delle imposte sul reddito, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta
1) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente ovvero
2) hanno nel territorio dello Stato il domicilio, cioè la sede principale delle relazioni morali e materiali e degli affari ex 43 1° c.c. ovvero
3) sono residenti in Italia nel senso di “dimora abituale” ex 43 2° c.c.
La norma, quindi, riconduce la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche a 3 presupposti fondamentali tra loro alternativi, che devono sussistere più di 6 mesi: il 1° (di tipo formale) consiste nell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente; gli altri 2 (di tipo sostanziale) sono costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del c.c. (da utilizzare se manca il 1° requisito). Attualmente c’è un comma 2bis dell’art 2 (aggiunto con l.244/2007) per cui si considerano residenti i cittadini italiati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati/territori aventi un regime fiscale privilegiato (i “paradisi fiscali). Attualmente questi paesi sono quelli che non rientrano in una “White List” che indica in sostanza gli Stati in cui i cittadini italiani posson trasferirsi senza che scatti l’inversione dell’onere della prova riguardo l’effettiva residenza. Il soggetto che trasferisca la residenza nel paradiso fiscale dovrà quindi provare che questo trasferimento non sia stato realizzato con l’unico fine di sottrarsi al regime fiscale più oneroso dello Stato di appartenenza (che continua comunque a esser il centro dei suoi affari).