L’istituto della rivalsa è collegato al versamento dell’imposta ed è contemporaneamente correlato al meccanismo della detrazione quando chi acquista beni/servizi opera nell’esercizio dell’impresa, arti, professioni. Per questo la legge pone a carico del cedente o del prestatore l’obbligo di addebitare l’imposta ed esercitare il diritt di rivalsa nei confronti del cessionario o committente, che risulta debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario. Il cessionario (o committente soggetto passivo) può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta stessa, ma deve corrispondere al cedente (prestatore) l’IVA che questi gli ha addebitato in fattura. Il diritto alla rivalsa ha le seguenti caratteristiche: è indipendente dall’adempimento del cedente/prestatore circa i suoi obblighi; sorge al momento della fatturazione dell’operazione soggetta ad IVA; è autonomo rispetto all’operazione assoggettata al tributo; non è influenzato dall’eventuale controversia tributaria Erario-cedente; nella fattura l’imposta deve sempre esser indicata distintamente rispetto all’imponibile; è obbligatorio, essendo quindi vietato ogni patto contrario.