Aliquota ordinaria: 20%. 2 aliquote ridotte: 4% e 10%. Al decreto IVA sono allegate 2 tabelle: la “tabella A” divisa in 3 parti: 1° parte (sono elencati alcuni prodotti agricoli/ittici che, se ceduti da agricoltori, godono di detrazione IVA in misura pari alle percentuali di compensazione stabilite in apposito DM), 2° parte (sono elencati i prodotti soggetti a IVA 4%: es. alimenti di 1° necessità, fertilizzanti, mense aziendali); 3° parte (sono elencati beni/servizi soggetti a IVA 10% ES. alimentari, prestazioni alberghiere, medicinali) e la “tabella B” che elencava prodotti di lusso soggetti all’aliquota IVA maggiorata del 38% (ora abolita), serve quindi ad ora solo per individuare i beni per cui opera l’indetraibilità oggettiva dell’imposta ai sensi del nuovo 19-bis 1 lettera a e b.

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