In un ordinamento prevalentemente giurisprudenziale come quello romano nel periodo preclassico e classico, l’aequitas costituisce lo schema operativo che “impone” al giurista-interprete di proporre elementi diversi e in un sistema di questo tipo l’idea di equità come giustizia del singolo caso si propone come tecnica dell’interpretatio (ciò permette ai giuristi di qualificare e valutare gli elementi rilevanti dei casi concreti, facendosi mediatori in quanto esperti della scientia iuris, dei valori condivisi all’interno del ceto di cui loro sono espressione e degli interessi considerati prevalenti in quel momento). Così l’aequitas può esser il criterio allargante l’ambito delle applicazioni già individuate per la soluzione di certi casi “tipizzati”, imponendo il ricorso all’analogia ovvero può esser il criterio che permette di distinguere la soluzione d’un caso che anche se apparentemente simile presenta un elemento differenziatore ovvero può guidare l’interpretazione della legge e degli editti dei magistrati, in quanto permette di delimitare il campo d’applicazione delle singole norme.

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