Parliamo di suddetto rapporti in relazione all’espletamento di tre funzioni basilari:

– L’attività amministrativa intesa in senso ampio

– L’attività amministrativa intesa in senso stretto

– La giurisdizione

– La normazione

L’attività amministrativa in senso stretto rappresenta il tratto fondamentale dell’autonomia cittadina.

Quando Settimio Severo concesse uno statuto speciale alle metropoleis dei distretti egizi e crea delle civitates peregrinae, ad esse viene riconosciuta soltanto la funzione amministrativa.

Diversa è la situazione delle città libere di diritto straniero.

Queste città, infatti, mantengono una completa autonomia ed indipendenza nei confronti di Roma. Tale situazione di indipendenza, tuttavia, non impedì che si instaurasse una prassi d’interventi del governatore, in alcuni settori almeno dell’attività amministrativa delle città libere, anche se non possiamo stabilirne la portata e i limiti.

Ed è sotto il profilo amministrativo che si rivela la figura dell’origo. Con questa figura, si indica l’appartenenza di un soggetto ad una determinata struttura cittadina, indipendentemente dal tipo di città e dallo status civitatis del soggetto. Quando si parla della figura dell’origo si fa necessariamente riferimento al diritto-dovere di assumere honores in una determinata città e all’accollo dei munera nella stessa. Al di fuori delle strutture cittadine, non vi è rilevanza dell’origo.

Per quanto concerne, invece, le civitates liberae, sine foedere o foederatae, la loro autonomia è formalmente garantita dall’ordinamento romano. Ciò significa che , sotto il profilo giurisdizionale, qualsiasi controversia, di natura civile o penale, dovrebbe trovare la propria soluzione nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria della singola città e che gli interventi delle autorità romane sul piano dell’attività giurisdizionale difetterebbero teoricamente di fondamento.

Nelle civitates liberae, siamo abbastanza certi del fatto che la giurisdizione fosse affidata agli ordinamenti locali.

Tuttavia, spesso si affermano dei fenomeni inversi. Gli abitanti delle poleis greche spesso, infatti, sottoponevano le loro controversie al tribunale del governatore romano o ancora, era possibile fare appello alle sentenze dei tribunali cittadini, rivolgendosi ai tribunali dell’imperatore o del governatore provinciale.

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