Bisogna considerare il riscontro che il Codex Theodosianus manifestò agli occhi dei contemporanei. L’operatore dell’epoca immediatamente pregiustinianea non avrebbe potuto regolare i propri conti se non, anzitutto, con il Teodosiano; non vi era infatti nient’altro di più efficace del «Co­dice Teodosiano come corpus unitario che appiattiva l’origi­naria diacronia relativa ai materiali contenuti». In esso «il prima e il dopo erano ora referenti non cronologici, ma to­pografici, e la lex era fonte principale non in quanto precedente nella storia, ma in quanto anteriore nella sistematica» del Codi­ce.

È indubitabile come il contributo delle costituzioni dei principi sistemate nei sedici libri dovesse costituire il nocciolo sostanzioso di tutto il diritto contemporaneo. I testi legislativi codificati, pur non potendo ov­viamente comprendere ogni contemporaneo aspetto del sociale (e quindi esaurire tutti i risvolti del giuridico), diventa­vano comunque il baricentro di qualsiasi riflessione normativa a venire; in tale prospettiva sono chiarissi­me le stesse dichiarazioni del principe d’Oriente volte all’applicazione forense delle sole regole del sacro ius principale. Per i Ro­mani non poteva che trattarsi proprio d’una sorta di utile ed inevitabile magisterium vitae[1] (secondo la cost. programmatica del 429).

La redazione del Teodosiano spingeva a pensare il giuridico contemporaneo in modi e forme assai diverse dal passato, ponendo la realizza­zione imperatoria come riferimento imprescindibile per ogni futura idea di comportamenti cogenti.

La forza della compilazione teodosiana, che da un lato ordinava e razionalizzava il ius di quegli anni ma, e proprio per questo dirompeva il sistema delle fonti del diritto fino ad allora consolidatosi, era perfettamente presente alla mente degli operatori giuridici del tempo, e lo stesso vale per le innumerevoli acclamazioni che la lettura di CTh 1, 1, 5 registrò al senato di Roma al momento della pubblicazione occidentale del Codice. Le acclamazioni riguardanti gli aspetti materiali della  successiva conservazione del Co­dex, quelle concernenti la garanzia dell’autenticità presente e futura dei testi raccolti ed ordinati, infine quelle relative al­l’interesse pubblico alla corretta e capillare diffusione dei libri legum, nel loro insieme danno la misura dell’estrema consapevolezza del ceto dirigente  dell’importanza epocale del nuovo Codex sistematico che si andava ad appli­care in tutto l’impero. Erano poi numerose le acclamazioni che riguardavano ­l’accoglimento del Codice come opera definitiva e ordinante, approvata ed accettata sia dal popolo sia dal sena­to.

Il Codice perciò, già dai contemporanei veniva identificato come vero e proprio ‘evento’ nella vita dell’impero, come una sorta di ‘composto organico’, strutturato in misura preponderante da sole disposizioni di interesse generale ed inderogabili, asso­lute e persino sacre.

La volontà normativa del sovrano concretata nella lex generalis manifestava la propria collocazione primaziale sulle altre fonti. I sovrani si proponevano come creatori di nuovi comportamenti cogenti e, il fatto che il ius da essi prodotto fosse stato raccolto portava con sé l’inevitabile conseguenza che il Codex fosse recepito dovun­que come momento di svolta, in qualche modo conclusivo di un’epoca fino ad allora connotata dal confuso affollamen­to delle fonti.

Non è pensabile che non fosse evidente la compiutezza che il Codice realizzava nell’ottica di una generale politica legislativa. La compilazione appariva con le carat­teristiche di un ordinamento giuridico pienamente consape­vole di rappresentare lo specchio potenzialmente onnicom­prensivo di una ben determinata situazione sociale in un preciso momento storico. Nei testi del Teodosiano si rileva appieno la considerazione dell’esistenza di un apparato sta­tuale ormai più o meno compiutamente assestato nelle sue diverse funzioni, con al fondo di esse le innegabili responsa­bilità nei confronti degli innumerevoli sudditi. Negli stessi testi, inoltre, si rileva la consapevolezza del compilatore dell’esistenza di un’altra grande organizzazione istituzionale, pur essa com­piuta ed articolata come quella statuale, e dal respiro ugualmente universale, e cioè la chiesa cattolica. La stessa ampiezza riser­vata nel sistema della compilazione alla materia reli­giosa non può che essere il segnale del nuovo porsi dell’impero nei confronti della realtà circostante.

Il fatto che l’ordinamento intendesse presentarsi come teorema unitario, il medesimo in Oriente e in Occi­dente, con sostanziale identità di vedute sul sistema delle fonti, non poteva che far discendere come ovvio ed inevita­bile corollario il dover considera­re in tutta la sua pienezza anche la contemporanea ed impo­nente realtà cristiano-ecclesiale. Questo è l’elemento che caratterizza appieno l’evento Teodosiano. Il pensiero giuridico dell’epoca dovette far riflettere la presa d’atto ufficia­le di una diversa realtà organizzata, strutturata in forme non lontanissime da quelle piramidali dell’imperium ma a que­st’ultimo completamente estranea: appunto la chiesa cattolica.

Un evento del genere rompeva con la tradi­zione. Poiché si era compilato un concludente corpus legum cui veniva anche rimessa la contemporanea interpretatio iuris, si infrangeva una storia giuridica plurisecolare; ma si faceva al­trettanto anche nel riconoscere ufficialmente la presenza di una realtà istituzionale ‘altra’ da quella dello stato, tale da meritare un posto dal grande rilievo nelle articolate previsio­ni codificatorie dell’ordinamento giuridico.


 

[1] insegnamento per la vita

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