La sede di maggior incontro tra Governo e Regioni è la Conferenza Stato-Regioni. È stata istituita con Decreto del Presidente del Consiglio nel 1983 ed è stata oggetto di più attenta disciplina da parte della L 400/1988, che ha ad essa affidato il compito di informazione, consultazione, raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere sulle materie di competenza regionale.

È composta dal Presidente del Consiglio, dai presidenti delle Regioni e dai presidenti delle province di Trento e Bolzano ed è convocata ogni sei mesi.

La conferenza ha funzioni consultive relativamente a:

  • le linee generali dell’attività normativa che interessa direttamente le Regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;
  • i criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra Stato, Regioni, province autonome, enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
  • gli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

La conferenza non è un organo statale, ma piuttosto un’istituzione operante nell’ambito della Comunità nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione tra Stato e Regioni.

Molti sono stati gli interventi atti a dare maggior influenza alla Conferenza, come ad esempio la L. La Loggia, con la quale la conferenza è chiamata a pronunciarsi sui decreti delegati coi quali si ha la ricognizione dei principi fondamentali delle materie di potestà ripartita.

La più rilevante previsione riguardante la Conferenza è l’art 9 della L. Bassanini, che contiene una delega al Governo volta a ridefinire ed ampliare le attribuzioni della conferenza, si da assicurare “la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, almeno a livello di attività consultiva obbligatoria.

Specifico rilievo ha la previsione della partecipazione della Conferenza alla programmazione economica nazionale ed alla formazione del bilancio dello Stato.

Le proposte volte ad incardinare stabilmente le Regioni nell’organizzazione dello Stato-persona ed i rischi assai gravi, che possono ad esse accompagnarsi per il mantenimento dell’equilibrio tra diritto costituzionale e diritto pubblico (in ispecie la modifica del Senato in Camera della Regioni e la modifica della composizione della Corte Costituzionale)

È chiaro da quanto enunciato sopra che le occasioni in cui le Regioni siano coinvolte nelle attività statali sono molto ridotte.

La disposizione contenuta nell’art 57 Ic Costituzione, che stabilisce che il Senato sia eletto su base regionale, andava interpretata nel senso che avrebbe reso il Senato la Camera delle Regioni, mentre è stata interpretata nel senso da rendere le Regioni semplicemente i punti di riferimento territoriali per il riparto dei seggi.

Si è discusso se aprire il Senato non solo alla Regioni, ma anche ad altri enti territoriali minori, trasformandolo nelle “Camera delle autonomie”. In realtà soluzione più appropriata sembrerebbe quella di dare rappresentanza alle Regioni all’interno del senato, e agli enti minori in seno al Consiglio regionale, istituendo un Consiglio delle autonomie locali.

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