In passato si riteneva che i due modelli di rapporti Stato-Regioni fossero incompatibili e non potessero coesistere.

Il regionalismo garantista è il regionalismo della separazione di competenze tra Stato e Regione. E’ come si trattasse di due mondi distinti e separati, tant’è che non sarebbe possibile l’abrogazione di leggi regionali da parte di quelle dello Stato.

Il regionalismo cooperativo invece poggia sulla necessità di integrare le competenze e dunque sull’idea che Stato e Regione posono concorrere a vicenda all’esercizio delle rispettive funzioni.

Possiamo distinguere due tipi diversi di regionalismo cooperativo: la cooperazione ascendente (dallo Regione verso lo Stato) e la cooperazione discendente (dallo Stato verso la Regione).

Tuttavia il regionalismo cooperativo, proprio come previsto dal costituente, presenta carattere frammentario e discontinuo e non appare idoneo a connotare in modo marcato le più salienti esperienze regionali.

Per quanto attiene alla nostra esperienza di regionalismo, si è avuta una duplice torsione del modello costituzionale: da una parte alcuni tratti del regionalismo garantista sono stati obbligati a rimanere sullo sfondo, dall’altra pur essendo Stati presi molti spunti dal modelli del regionalismo cooperativo, tali aspetti sono stati deviati rispetto alla loro iniziale direzione. Infatti più che di regionalismo cooperativo, si può parlare di regionalismo organicista, dove le Regioni non sono che dei meri terminali per la realizzazione di obiettivi in gran parte prestabiliti in sede centrale.

Le forme più evidenti in cui tale cooperazione si manifesta sono:

1)     Intese: da modo alla Regione di porsi in una posizione di parità rispetto allo Stato. Talvolta però, al verificarsi di particolari condizioni e in presenza di particolari situazioni è possibile che la decisione possa essere adottata anche in assenza dell’intesa.

2)     Pareri regionali vincolanti: sono vincolanti sono se espressi e negativi. Infatti se fossero positivi, l’organo statale competente potrebbe anche non tenerne conto.

3)     Accordi di programma: per la loro realizzazione è necessaria l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni e altre amministrazioni statali o altri soggetti pubblici.

Per vari motivi nel nostro ordinamento, si è pervenuti a dei risultati assai deludenti per quanto riguarda la realizzazione di un modello di cooperazione e per il raggiungimento di una maggiore autonomia regionale. Uno fra essi potrebbe essere l’eccessiva timidezza del dettato costituzionale, che si presenta come troppo generico e indeterminato.

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