Ricalca il procedimento di formazione delle leggi statali, nella successione di tre fasi: iniziativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia.
L’art 127 prima della riforma prevedeva, tra la seconda e la terza fase, un momento di controllo da parte del Governo.
Le differenze con il procedimento di formazione delle leggi statali si accentuano nella connotazione delle singole fasi, specie la prima e l’ultima, che sono rimesse alla disciplina statutaria.
L’art 123 però circoscrive la competenza dello statuto alla disciplina della pubblicazione e non pure alla quella della promulgazione.
Inizialmente si discuteva sulla fonte competente alla disciplina della fase centrale, sottratta agli statuti. La soluzione che si affermò fu quella di affidare la suddetta disciplina ai regolamenti, anche se manca uno specifico richiamo in tal senso nella Costituzione.
Un ruolo particolarmente importante è svolto dagli statuti in relazione alla fase dell’iniziativa, sia per quanto attiene l’individuazione dei soggetti titolari, sia precisando e tipizzandone la struttura.
In realtĂ pare che le potenzialitĂ degli statuti non siano state sfruttate al meglio.
L’esame e l’approvazione del progetto di legge spettano ai regolamenti consiliari. Le regole sono mutuate dalla disciplina dei regolamenti parlamentari. Non è possibile però applicare in via analogica le norme relative al procedimento decentrato: infatti il progetto deve essere discusso e votato all’interno dell’intero Consiglio.
Non è escluso che gli statuti possano prevedere anche che tale procedimento venga attuato in sede regionale. Già infatti lo statuto dell’Abruzzo prevede il procedimento in sede redigente, ossia il progetto è votato articolo per articolo all’interno delle commissioni, limitandosi l’assemblea a votare il progetto finale.
Prima della riforma del titolo V, dopo l’approvazione le leggi erano sottoposte al controllo del Governo. Oggi invece vengono direttamente promulgate ad opera del Presidente della Regione. La legge poi viene pubblicata, la prima volta sul Bollettino ufficiale della Regione (a fini notiziale) e poi sulla Gazzetta Ufficiale. Il periodo di vacatio legis dura 15 gg. Un tempo le leggi che per motivi di particolare urgenza dovevano entrare in vigore subito, dovevano avere una speciale approvazione del Governo. Tale disposizione è stata oggi soppressa.
Si è discusso in passato sulla possibilità che il Presidente della Regione potesse esercitare lo stesso potere di rinvio con richiesta di riesame che ricade in mano al Presidente della Repubblica.
Prima della riforma del titolo V questa possibilità era negata, anche perché spettava al Governo il controllo sulla legge.
Con la scomparsa della disposizione che lo prevedeva, in molti hanno ritenuto che il potere di controllo sarebbe passato al Presidente della Regione. In realtà non è un’ipotesi che convince. Infatti il Presidente della Regione non è organo di garanzia come lo è il capo dello Stato ed inoltre è il massimo esponente della maggioranza, quindi sembra alquanto improbabile che si metta contro quella stessa maggioranza che ha approvato il progetto di legge.