Mobilità del riparto delle funzioni → lo Stato potrebbe rimettere alcune funzioni anziché ai comuni, alle Regioni laddove la dimensione degli interesse lo richieda.
Questa mobilità è stata interpretata in modo peculiare dalla Corte Costituzionale nella sent 303/2003 e 6/2004.
Secondo la Corte il comma I dell’art 118 si riferisce alle funzioni amministrative, ma proprio perché prevede la possibilità della riallocazione allo Stato delle medesime, introduce un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative.
La Corte ha inoltre ammesso che il Parlamento possa attribuire allo Stato non solo ovviamente le funzioni amministrative nelle materie di competenza esclusiva, ma anche in quelle di potestà concorrente e residuale, riconoscendo alla legge statale la competenza ad organizzare tali funzioni. Il risultato è che il Parlamento può spingersi al di fuori dell’elenco contenuto nell’art 117 IIc.
L’orientamento giurisprudenziale ha tentato tuttavia di contenere l’inevitabile passo indietro che si sarebbe fatto con un’interpretazione siffatta, ponendo dei limiti, o meglio delle condizioni necessarie per il trasferimento presso la Regioni di tali competenze: deve essere una scelta proporzionale, non irragionevole e fatta di comune accordo con la Regione.
La Corte ha inoltre precisato che per evitare di ledere le competenze degli enti locali, lo Stato nello spingersi al di fuori dell’elenco contenuto nell’art 117 nell’applicazione del principio di sussidiarietà, deve adeguatamente motivare la propria scelta. La Corte esercita in tal senso un sindacato di legittimità complesso, mirato a verificare da una parte se l’iter concertativo si sia svolto e se il fine perseguito dal legislatore statale combaci con il parametro per come reinterpretato dalla Corte.
Gli enti locali com’è noto non possono adire la Corte Costituzionale e questo sembra impensabile specie dopo la riforma del titoloV che fa dei comuni degli enti privilegiati.
Il progetto di maxiriforma prevedeva l’introduzione dell’art 127 bis che dava la possibilità di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte, oltre che ai comuni, anche alle province, alle Città metropolitane.