Vigente il precedente quadro costituzionale, gli statuti di 5 Regioni prevedevano l’istituzione della figura del difensore civico, oggi estesa anche a tutte le altre Regioni.
È eletto dal Consiglio regionale o è da questi designato e nominato dal Presidente della Giunta. Dura in carica 5 anni e può essere revocato per gravi motivi. Le leggi regionali determinano pire le cause di ineleggibilità e incompatibilità.
È un vero e proprio controllore dell’attività amministrativa: su richiesta dei cittadini cura lo svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione regionale e gli enti e le aziende dipendenti, segnalando agli organi della Regione eventuali ritardi o irregolarità.
Ha inoltre la facoltà di accertare di propria iniziativa il normale corso delle pratiche e le eventuali disfunzioni degli uffici regionali nei loro rapporto coi cittadini.
Il d.c. dell’attività svolta relazione al Consiglio regionale.
Inoltre la Corte Costituzionale ha chiarito che in nessun caso il d.c. possa sostituirsi all’ente locale nello svolgimento di sue competenze. Infatti per la loro incidenza diretta sull’autonomia costituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire da organi regionali di vertice.
Deve inoltre inviare ai presidenti di camera e senato una relazione annuale sull’attività svolta.
Infine può essere chiamato a pronunziarsi sui ricorsi delle minoranze dei consigli provinciali e comunali, controllo attivabile nei confronti delle deliberazioni della Giunta o del Consiglio di comuni e province, concernenti appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario. La richiesta deve essere scritta e motivata e presentata entro 10gg dall’affissione delle delibere contestate nell’albo pretorio. I d.c. possono rinviare all’organo deliberante l’atto considerato illegittimo, invitandolo a rimuovere il vizio.
Tutto ciò però non si concretizza in un reale blocco dell’atto, dal momento che l’atto può comunque essere riconfermato. Se così non fosse si incorrerebbe in una violazione dell’art 102 Costituzione, che impone il divieto di istituire giudici speciali, poiché a conti fatti il d.c. in tal senso sarebbe diventato un organo giurisdizionale in tutti i sensi.