Il testo unico disciplina l’esistenza di:
Comunità montane: unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio di funzioni proprie e delegate e per l’esercizio associato di funzioni comunali. Sono costituite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e svolgono i compiti e le funzioni definiti con legge regionale, in conformità delle norme del testo unico.
Comunità isolane e di arcipelago: si estendono ad esse le norme suddette. Possono essere costituite in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione di Sicilia e Sardegna.
Unioni di comuni: enti locali costituiti da due o più comuni di norme confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Sono presiedute da un Presidente scelto tra i sindaci dei comuni interessati e sono soggette alle norme sull’ordinamento dei comuni.
Per quanto riguarda invece comuni e province, conserva gli organi preesistenti (Presidente-Giunta-Consiglio, sindaco-Giunta-consiglio).
Mantiene le disposizioni parte della disciplina che ha innovato la forma di Governo provinciale/comunale, come l’elezione diretta del Presidente o del sindaco, i poteri di controllo affidati al Consiglio e la possibilità di colpire il Presidente/sindaco con mozione di sfiducia.
All’art 22 e 23 il t.u. si occupa delle aree metropolitane e delle città metropolitane.
Aree metropolitane: sono delimitate dalla Regione su richiesta degli enti locali interessati ed individuano le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli e altri comuni che abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale.
Città metropolitane: si tratta di enti di Governo territoriali delle aree metropolitane.
La Legge La Loggia contiene la disciplina relativa ai suddetti enti locali, in relazione ai procedimenti di istituzione delle Città metropolitane, l’individuazione della disciplina degli organi di Governo e il relativo sistema elettorale. Nulla viene detto con riguardo ad un ipotetico regime differenziato per la città di Roma, in quanto capitale.
L’art 6 t.u. sancisce che le province e i comuni adottano con il voto dei 2/3 il proprio statuto. Lo statuto deve rispettare i principi che la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite individua come limiti inderogabili alla propria autonomia.
Il t.u. precisa che gli enti locali debbano adeguare i propri statuti entro 120 gg dall’entrata in vigore delle leggi che enunciano i suddetti principi.
Ci si è chiesti se le leggi suddette possano sostituire immediatamente le disposizioni statutarie. In realtà questo non sembra possibile per due motivi:
– se così fosse non sarebbe stato necessario fissare il termine di 120 gg ;
– un principio, poiché generale e astratto, si presenta inidoneo a sostituire una regola, per definizione più dettagliata.
Inoltre l’art 132 IIc oggi sancisce che: “Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.”
Nella precedente formulazione invece era previsto che fosse sufficiente un referendum e legge della repubblica, sentiti i consigli regionali.