Il legislatore del 42 non ha disciplinato espressamente la capacità di succedere delle persone giuridiche private, ma ha previsto l’ accettazione (art. 473 cc) e l’acquisto (ex art. 17 cc). Le persone giuridiche private possono succedere solo per testamento, e l’accettazione dell’eredità deve essere necessariamente beneficiata  (art. 473 cc); pertanto ogni altra forma di accettazione espressa o tacita e priva di efficacia giuridica.    La ratio di tale norma non risiede nella tutela degli interessi dei creditori e dei legatari, ma tende ad evitare la confusione dei due patrimoni, di modo che l’erede paghi i debiti ereditari e i legati entro il valore dei beni a lui pervenuti, senza alcun pregiudizio dei fini perseguiti dall’ente, che sono da considerarsi di interesse collettivo.

In ordine alla normativa regolante l’acquisto dell’eredità beneficiata, la dottrina ha affermato che non è applicabile alle persone giuridiche l’ art. 489 cc, il quale garantisce gli incapaci contro la perdita del beneficio d’inventario; questo perché sono i legali rappresentanti dell’ente che, nei termini di legge, devono espletare gli adempimenti necessari per far sì che le persone giuridiche non decadano dal beneficio di inventario, rispondendo, in caso di decadenza, del risarcimento del dannoa favore dell’ ente. E’ discusso se  operino, a carico delle persone giuridiche private, le fattispecie di decadenza dal beneficio ( artt. 485,487). Parte della dottrina sostiene che, essendo le persone giuridiche enti necessariamente beneficiati,una volta conseguito il beneficio d’inventario, non possono verificarsi ipotesi di rinunzia o decadenza; ciò a salvaguardia delle pubbliche finalità che questi enti devono perseguire.

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che la decadenza dal beneficio d’inventario si configuri come una vera e propria sanzione a carico dell’ente che, fermo restando l’acquisto dell’eredità, può perdere solo il beneficio d’inventario, salvo la responsabilità degli amministratori nei confronti dell’ente. Questa teoria appare inaccettabile in quanto non tiene conto della natura necessitata dell’accettazione beneficiata da parte dell’ente; quindi, non solo , in caso di omesso compimento dell’inventario nei termini di legge, è applicabile alle persone giuridiche private la decadenza prevista dagli artt. 485 e 487 cc ; ma la persona giuridica privata che sia decaduta, non diventa erede puro e semplice, ma perde addirittura la capacità di succedere, proprio in virtù della natura necessitata dell’acquisto di eredità con beneficio d’inventario.

La normativa contenuta nell’ art. 481 cc si applica in toto, per cui, chiunque abbia interesse, può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro cui la persona giuridica privata debba dichiarare di accettare (con beneficio d’inventario) o di rinunziare all’ eredità. In quest’ultimo caso la persona giuridica privata che abbia rinunciato all’eredità, può successivamente accettare la stessa con beneficio d’inventario, finché non si verifichi l’acquisto da parte di un chiamato in subordine.

L’abrogato art. 17 cc prescriveva che la persona giuridica non potesse conseguire legati senza autorizzazione governativa. Tale norma aveva suscitato numerosi contrasti in dottrina, tra chi riteneva che il legato attribuito ad una persona giuridica si acquistasse ipso iure al momento della successione, per cui l’eventuale diniego dell’autorizzazione governativa determinava la risoluzione con efficacia retroattiva dell’acquisto; e chi considerava l’autorizzazione al pari di una condizione sospensiva dell’efficacia dell’acquisto. A seguito dell’abrogazione della disciplina previgente con l’ art. 13 della legge 127/97 (Bassanini bis), le persone giuridiche private possono conseguire legati liberamente senza alcun preventivo controllo da parte dell’amministrazione.

Lascia un commento